Dichiarazione di fallimento di una società che trasferisce all’estero la propria sede legale, quale competenza giurisdizionale?

A cura degli avvocati Gianfranco Benvenuto e Stefano Meani

Con l’ordinanza a Sezioni Unite n. 10356 del 20 aprile 2021, la Corte di Cassazione ha affrontato una questione in tema di insolvenza transfrontaliera: l’individuazione del giudice competente a dichiarare il fallimento di una società che ha spostato la propria sede legale in un altro stato membro poco tempo prima della dichiarazione di fallimento.

Nella specie, il Tribunale di Velletri aveva dichiarato il fallimento di una S.r.l. su istanza dell’Agenzia delle Entrate Riscossione.

La società aveva proposto reclamo ai sensi dell’art. 18 l.f. deducendo che era stata erroneamente ritenuta la giurisdizione del giudice italiano nonostante la sede statutaria fosse stata trasferita all’estero, con conseguente cessazione dell’attività in Italia e cancellazione della società dal Registro delle Imprese.

La Corte di Appello di Roma respingeva il reclamo assumendo che il trasferimento di sede fosse da intendersi fittizio, giacché:

  1. era stato deliberato dopo la notifica di cartelle esattoriali per un ammontare di oltre un milione di euro, allorché la società
    era già risultata, in base all’ultimo bilancio, gravemente indebitata;
  2. la società, dopo il trasferimento della sede, non aveva in concreto svolto alcuna attività produttiva nel paese estero; ma,
    soprattutto,
  3. non aveva spostato il centro dell’attività direttiva amministrativa e organizzativa dell’impresa.

La Fallita proponeva ricorso per Cassazione sostenendo che nella sede all’estero fosse effettivamente esercitata l’attività economica della società, stante l’avvenuta cessazione dell’impresa in Italia, e che ivi era stato spostato il centro dell’attività amministrativa, organizzativa e direttiva.

I Giudice della Suprema Corte, ritenendo applicabile il Regolamento (UE) n. 848/2015 in vigore dal 26 giugno 2017 e non il precedente Regolamento (CE) n. 1346/2000, hanno specificato il margine di differenza che corre tra le due discipline europee per la parte che attiene al COMI (Centre of main interests).

Mentre il Regolamento (CE) n. 1346/2000 stabilisce la regola di attribuzione della competenza al giudice dello stato membro in cui è istituito il COMI (id est, il centro degli interessi principale dell’impresa) senza, tuttavia, fornirne una definizione, il Regolamento (UE) n. 848/2015 ha stabilito che “il centro degli interessi principali è il luogo in cui il debitore esercita la gestione dei suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi. Per le società e le persone giuridiche si presume che il centro degli interessi principali sia, fino a prova contraria, il luogo in cui si trova la sede legale. Tale presunzione si applica solo se la sede legale non è stata spostata in un altro Stato membro entro il periodo di tre mesi precedente la domanda di apertura della procedura d’insolvenza.”.

Dunque ai sensi del Regolamento (UE) n. 848/2015, vale la presunzione di coincidenza del COMI con la sede legale fino a prova contraria.

La presunzione non opera qualora la sede legale della società sia stata trasferita in un altro Stato membro nei tre mesi precedenti la domanda di apertura della procedura d’insolvenza, determinando, al contrario, una presunzione di fraudolenza.

Peraltro, lo spostamento della sede nel trimestre dall’apertura di una domanda di insolvenza non è l’unica deroga alla presunzione ut supra: infatti costituisce ius receptum il principio per cui la suddetta presunzione di identità tra sede legale e sede effettiva deve considerarsi vinta e tale trasferimento ritenersi fittizio, allorquando nella nuova sede non sia effettivamente esercitata attività economica e (soprattutto) non sia stato ivi spostato il centro dell’attività direttiva, amministrativa e organizzativa dell’impresa (cfr. Cass. SS.UU. n. 28981/20Cass. SS.UU. n. 5945/13Cass. SS.UU. n. 3059/16Cass. SS.UU. n. 5419/16).

I Giudice della Suprema Corte hanno poi ritenuto vano, a tal fine, insistere sulla avvenuta cancellazione della società dal registro delle imprese.

Laddove la cancellazione di una società dal registro delle imprese italiano sia avvenuta come conseguenza del trasferimento all’estero della sua sede sociale, il successivo accertamento della fittizietà non è precluso dalla circostanza che non sia preventivamente intervenuto, alla stregua dell’art. 2191 c.c., alcun provvedimento di segno opposto alla predetta cancellazione da parte del giudice del registro.

Infatti, per poter fornire la prova contraria alle risultanze della pubblicità legale riguardanti la sede dell’impresa, non occorre ottenere dal giudice del registro una pronuncia che ripristini, anche sotto il profilo formale, la corrispondenza tra la realtà effettiva e quella da esso risultante (v. Cass. SS.UU. n. 9414/13), mentre sarà sufficiente dimostrare che la società in concreto non svolge alcuna attività produttiva nel paese estero e che gli organi amministrativi hanno conservato la loro sede e residenza in Italia.


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