La Corte costituzionale estende alle Snc la sospensione della prescrizione dell’azione di responsabilità verso gli amministratori: prove di ritorno al futuro

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La sentenza della Corte costituzionale n 262 del 11/ 12/2015 in tema di estensione alle società di persone della sospensione della prescrizione dell’azione di responsabilità verso gli amministratori, offre lo spunto per una riflessione sul tema.

L’art 2941 n. 7 cod.civ. dispone che la prescrizione delle azioni di responsabilità rimane sospesa tra le “persone giuridiche” e i loro amministratori, finché sono in carica.

Una prima e superficiale lettura farebbe ritenere che il riferimento alle “persone giuridiche” sia quello inteso dal Titolo II Libro I del cod. civ. che si propone di definire, in un genus ampio, gli enti collettivi contrapponendoli alle “persone fisiche”.

Tale approccio è favorito anche dalla lettura dell’art 18 cod. civ. che, trattando la responsabilità dell’amministratore da valere per tutti gli enti collettivi, rimanda ai principi che regolano il mandato lasciando intuire che lo schema base attraverso cui operano gli enti sia costituito da una collettività di soggetti che fungono da mandanti e da un numero assai più ristretto di mandatari con compiti esecutivi.

Sarebbe parso dunque coerente con questa (semplicistica) lettura, estendere a tutti gli enti la logica che sembra pervadere anche l’art 2941 n 7 cod.civ. volta a disciplinare l’obbiettiva situazione di conflitto esistente tra il soggetto che amministra e gli interessi dell’ente che, fino a quando il primo rimane in carica, impedisce a quest’ultimo di accertare l’esistenza di possibili condotte lesive dei propri interessi poste in essere dal suo amministratore.

Questa interpretazione apparentemente congruente con il sistema é stata abbracciata anche dal Tribunale di Napoli con sentenza 17/4/1998 (pubblicata in: Società 1998, 1324) ove si legge:” La responsabilità degli amministratori di società di persone è soggetta al termine di prescrizione di cui all’art. 2949, 1º comma, cod.civ., applicandosi per altro anche alle società personali la causa di sospensione della prescrizione di cui all’art. 2941 n. 7 cod.civ. “.

Tuttavia l’interpretazione accreditata dalla dottrina1 e dalla giurisprudenza 2 della locuzione “persona giuridica” utilizzata nell’art 2941 n. 7 cod.civ. è limitata al solo perimetro degli enti “dotati di personalità giuridica” con esclusione dunque delle società che di tale personalità giuridica sono prive3.

La ratio è indicata nella diversa organizzazione sociale dei due tipi di ente caratterizzati da una ontologica segregazione tra organo amministrativo e soci nel caso delle società di capitali e nella opposta espressione osmotica di amministratori e soci nelle società di persone che rendono non estensibile ad essi la precauzione della sospensione dell’azione di responsabilità: inoltre non si può non rilevare che la sospensione della prescrizione non opera tra mandante e mandatario e dunque il principio non è esportabile a tutto il comparto degli enti ove le regole del mandato sovraintendono al rapporto tra amministratore ed ente.

Il primo importante vulnus alla solidità del principio sopra richiamato veniva inferto dalla Corte Costituzionale nel 1998 che con la sentenza n 322 dichiarava incostituzionale l’art 2941 n. 7 cod.civ. nella parte in cui non includeva tra gli enti a cui estendere la sospensione della prescrizione la società in accomandita semplice la cui organizzazione sociale, costituita da un amministratore accomandatario e soci accomandanti, richiama quella delle società di capitali.

L’indicata sostanziale omogeneità degli enti trovava dunque nell’art 2941 n 7 cod civ una disomogeneità di disciplina con la conseguenza che lo steccato interpretativo della norma doveva essere esteso.

Un fattore di interesse di questa sentenza è dato introduzione della motivazione che apre con una perentoria esclusione giustificata dall’esigenza di non creare equivoci: “va anzitutto esclusa l’applicabilità sia diretta che analogica della norma denunciata alle società di persone”.

Ebbene se sono occorsi 56 anni alla Corte Costituzionale per estendere la portata dell’art 2941 n 7. Cod.civ. alle s.a.s ne sono bastati 17 per sconfessare sè stessa.

Con sentenza n. 262 pubblicata il 11/12/2015, la Corte ha dichiarato infatti l’incostituzionalità dell’art 2941 n.7 cod civ nella parte in cui non prevede che la prescrizione sia sospesa tra la società in nome collettivo e i suoi amministratori finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi.

I passaggi più rilevanti della motivazione affermano che la ratio della causa di sospensione non risiede nel dato formalistico della coincidenza tra attore e convenuto, tipica di un giudizio instaurato dalla società contro l’amministratore bensì nella contrapposizione di interessi tra società e amministratori che ostacola un’azione della società; tale contrapposizione tuttavia, riconosce la Corte, non ha alcuna attinenza con la personalità giuridica che non configura un elemento idoneo a tracciare un discrimine tra le diverse società.

Peraltro se la personalità giuridica costituisce effettivamente il paradigma della diversa identità della società di capitali rispetto ai soci, anche nelle società di persone il soggetto giuridico si pone come autonomo centro di imputazione di diritti ed obblighi distinto rispetto ai soci (art 2266 cod. civ).

Inoltre sebbene frequentemente nelle S.N.C. l’amministrazione sia affidata indistintamente a tutti i soci, non vi è dubbio che una società di persone composta da soci che non partecipano tutti all’amministrazione non è meno bisognosa di tutela di una Societá di capitali rispetto agli abusi degli amministratori.

La Corte Costituzionale conclude dunque riconoscendo che effettivamente la scelta di diversificare la decorrenza dei termini di prescrizione in base all’elemento della personalità giuridica non ha portata scriminante per il diverso aspetto della responsabilità degli amministratori per gli illeciti commessi durante la permanenza in carica.

A conclusione di questo lungo e faticoso percorso interpretativo durato oltre 70 anni viene il sospetto che alla fine ci sia stato un ricongiungimento con il pensiero originario del legislatore che probabilmente con l’espressione “persona giuridica” intendeva null’altro di più se non l’ente giuridico contrapposto alla persona fisica: è forse alle porte l’apertura del principio a ciascun ente per cui la responsabilità dell’amministratore è disciplinata dall’art 18 cod. civ.4?

  1. Rosselli, Della Prescrizione sub art 2941 c.c. in Ruperto-Sgroi Nuova Rassegna di Giurisprudenza sul codice civile Milano 1994, 629 e ss.
  2. Cass 4/9/1985 n 4603
  3. Il principio si estende agli amministratori di fatto (Cass. 12/03/2008 n 6719) ma non agli amministratori di persone giuridiche pubbliche (C. Conti Sez. Riun. 4/9/1985 n 434/A) né alla figura dei sindaci (Cass 19/9/2011 n 19051)
  4. La questione era già proposta in questi termini da Galgano, Le Società In Genere. Le Società Di Persone , in Trattato di diritto commerciale diretto da Cicu-Messineo, Milano, 1982, 113, dove l’autore propone di estendere l’operatività della norma in esame anche alle associazioni non riconosciute e ai consorzi; Franzoni, Persona Giuridica E Nomenclatura Del Legislatore in Giur. It. 1980, I, 2, 44 a commento di App Bologna 9/11/1979


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