Riservatezza della composizione negoziata e confine tra misure protettive e cautelari: a margine di Trib. Monza, 19 gennaio 2026
Introduzione
Uno dei caratteri che maggiormente distinguono la composizione negoziata dagli strumenti giudiziali di regolazione della crisi è la sua tendenziale riservatezza: l’accesso alla procedura e l’accettazione dell’esperto restano, in linea di principio, confinati nella piattaforma telematica, senza che l’avvio delle trattative determini di per sé una pubblicità nel Registro delle imprese.
Non si tratta di un profilo secondario. Per molte imprese l’emersione pubblica dello stato di difficoltà produce effetti destabilizzanti sui rapporti commerciali, sui fornitori, sulla clientela, sugli affidamenti assicurativi e, più in generale, sul mercato: è quindi comprensibile che l’imprenditore sia interessato a preservare, per quanto possibile, la natura confidenziale delle trattative. Questa esigenza incontra però un limite preciso quando egli intenda avvalersi delle misure protettive disciplinate dall’art. 18 CCII.
1. La pubblicità quale prezzo della protezione ex art. 18 CCII
L’art. 18, comma 1, CCII collega espressamente l’efficacia delle misure protettive alla pubblicazione nel Registro delle imprese dell’istanza, unitamente all’accettazione dell’esperto. La scelta legislativa è coerente con la natura della tutela: le misure protettive sono destinate a produrre effetti immediati nei confronti dei creditori, prima ancora dell’intervento del giudice, sicché alla compressione delle prerogative creditorie corrisponde una forma di pubblicità idonea a rendere conoscibile il vincolo.
Dopo il d.lgs. n. 136/2024 non è più corretto contrapporre, sotto questo profilo, misure protettive «generali» e misure cautelari «selettive»: lo stesso art. 18 consente infatti che l’imprenditore chieda l’applicazione delle misure soltanto nei confronti di determinate iniziative, di determinati creditori o di determinate categorie di creditori. La selettività, in altri termini, non è più un elemento distintivo della misura cautelare, come ha affermato con particolare chiarezza il Tribunale di Roma, osservando che non è possibile giustificare il ricorso a misure cautelari facendo leva sulla loro natura selettiva, perché anche le protettive possono essere richieste esclusivamente nei confronti dei creditori rispetto ai quali l’imprenditore ritenga necessaria la protezione[1].
La conseguenza pratica è di rilievo: l’impresa che necessiti soltanto della protezione nei confronti del ceto bancario può oggi richiedere misure ex art. 18 limitate alle sole banche, senza coinvolgere fornitori o altri creditori. Ciò comporta però, inevitabilmente, l’attivazione della pubblicità prevista dalla norma.
2. La diversa logica delle misure cautelari
Le misure cautelari ex art. 19 CCII presentano una struttura differente: non operano automaticamente per effetto della pubblicazione, ma richiedono un provvedimento del giudice e, ai sensi dell’art. 2, lett. q), CCII, sono funzionali ad assicurare provvisoriamente il buon esito delle trattative, con contenuto tendenzialmente atipico e individualizzato.
La distinzione era già stata efficacemente colta in dottrina, là dove si è osservato che le misure protettive presentano un contenuto tipizzato dal legislatore, mentre quelle cautelari sono caratterizzate da una «strumentalità sui generis»: non sono dirette a preservare l’effetto di una futura sentenza di merito, ma a rendere possibile il buon esito delle trattative e il risanamento. Quali possibili esempi venivano indicati la sospensione dell’esecuzione di un contratto, l’inibitoria di determinate segnalazioni o altre misure specificamente funzionali alla continuità[2].
Se ne ricava una distinzione concettuale semplice: la misura protettiva neutralizza le tipiche iniziative creditorie, mentre la cautelare costruisce una tutela specifica rispetto a un concreto pericolo che minaccia le trattative. Il problema nasce quando i due effetti tendono a coincidere.
3. Il caso deciso dal Tribunale di Monza
È proprio in questa zona di confine che si colloca l’ordinanza in commento[3]. Una società, dopo avere avuto accesso alla composizione negoziata, non aveva formulato istanza di misure protettive ex art. 18, ma aveva direttamente richiesto al Tribunale misure qualificate come cautelari: tra queste, l’ordine rivolto a Unicredit, BPM e BNL di «non revocare, sospendere o ridurre, neanche in parte, le linee di credito a breve termine concesse», mantenendone la piena operatività alle condizioni contrattuali vigenti, nonché il ripristino delle linee già revocate da BCC, l’inibitoria dell’escussione delle garanzie MCC e il divieto per Mediocredito Centrale di pagare le banche garantite o di esercitare regresso e surroga.
Il Tribunale ha confermato la misura relativa al mantenimento delle linee esistenti, ritenendola necessaria alla prosecuzione dell’attività e proporzionata rispetto al sacrificio imposto alle banche, facendo espressamente salva l’applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale. Ha invece negato il ripristino delle linee già revocate, sul rilievo che il giudice non possa sostituirsi alla volontà negoziale delle parti imponendo, in termini di facere, la ricostituzione di rapporti i cui effetti si erano esauriti prima dell’avvio della composizione negoziata[4]. Ha infine confermato le inibitorie relative alle garanzie MCC, reputando che la loro escussione avrebbe potuto compromettere la disponibilità delle banche alla trattativa e introdurre nel negoziato un soggetto non disponibile a interloquire[5].
4. Il profilo della riservatezza: una tutela parziale
Il caso presenta un interesse ulteriore, perché consente di verificare in concreto le conseguenze pubblicitarie della scelta effettuata. Dalla visura camerale della società ricorrente non risultano pubblicati né l’istanza ex art. 18 né l’accettazione dell’esperto; compare invece, nella sezione dedicata al Codice della crisi, il successivo provvedimento cautelare del Tribunale di Monza, con l’indicazione del numero di R.G., della data dell’ordinanza, dell’esito delle domande e della durata delle misure, nonché la loro successiva proroga.
Ne deriva una differenza non irrilevante rispetto alle misure protettive. Nel regime dell’art. 18 l’istanza è immediatamente pubblicata, produce effetti ex lege e solo in un secondo momento è sottoposta al controllo giudiziale; nella vicenda in esame, invece, al ricorso cautelare è seguita la decisione del giudice e soltanto il provvedimento è stato oggetto di iscrizione. La scelta cautelare ha così consentito di preservare la riservatezza nella fase iniziale – non risultando pubblicati l’accesso alla composizione negoziata, l’accettazione dell’esperto o l’istanza cautelare in quanto tale – ma non è sopravvissuta all’adozione della misura. Il vantaggio appare quindi relativo e soprattutto temporale, non tale da assicurare una definitiva segretezza del procedimento giudiziale.
5. La misura sulle linee di credito è davvero cautelare? Il contrasto giurisprudenziale
È qui che il provvedimento merita, a mio avviso, la maggiore attenzione critica. L’ordine rivolto alle banche di non revocare, non sospendere e non ridurre le linee, mantenendole operative, con salvezza della disciplina di vigilanza prudenziale, presenta una fortissima sovrapposizione con il regime oggi disciplinato dall’art. 18, commi 5 e 5-bis, CCII; e il dato è tanto più evidente in quanto il Tribunale richiama esattamente il limite proprio del comma 5. La domanda può allora essere posta in questi termini: può il debitore ottenere sotto forma di misura cautelare la stessa protezione che il legislatore ha tipizzato nell’art. 18, evitando così la pubblicazione preventiva prevista per le misure protettive? Il Tribunale di Monza sembra rispondere positivamente, ma la soluzione è tutt’altro che pacifica.
Una prima linea giurisprudenziale ritiene infatti che la misura cautelare non possa essere utilizzata per riprodurre gli effetti di una misura protettiva. Già il Tribunale di Milano aveva affermato che l’atipicità delle cautelari incontra un «limite esterno» nelle misure protettive tipiche, sicché una cautelare non può avere contenuto ed effetti sovrapponibili alle protettive, soprattutto quando ciò consenta di eludere la durata massima prevista dall’art. 19[6]. La stessa impostazione è stata seguita dal Tribunale di Roma, che ha escluso che una misura possa essere qualificata come cautelare soltanto perché rivolta ad alcuni creditori specificamente individuati, essendo la selettività propria anche delle protettive: consentire una cautelare sostanzialmente identica avrebbe significato aggirare il regime dell’art. 18[7]. Ancora più netta è la pronuncia del Tribunale di Aosta, che ha ritenuto inammissibile la reiterazione sotto forma cautelare di misure aventi «contenuto, funzione ed effetti sostanzialmente coincidenti» con le protettive, affermando espressamente che la qualificazione formale adottata dal ricorrente non può prevalere sulla funzione concreta della tutela[8], in linea con quanto già ritenuto dal Tribunale di Trieste[9]. Commentando la decisione valdostana, la dottrina ha valorizzato proprio il principio di prevalenza della sostanza sulla forma, individuando come area residuale delle cautelari soltanto quella delle misure realmente autonome e non meramente riproduttive delle protettive[10]. Se questo criterio viene applicato al caso Monza, la qualificazione della misura sulle linee bancarie diventa problematica, perché il suo contenuto appare quasi integralmente ricavabile dall’art. 18, comma 5.
Non manca, tuttavia, un orientamento di segno opposto. Il Tribunale di Milano ha ammesso che, nel corso della composizione negoziata, possa essere accordata una misura cautelare specifica contro determinati creditori anche in prossimità della scadenza delle misure protettive, purché si tratti di una tutela personalizzata, funzionale alle concrete esigenze delle trattative e rivolta a destinatari determinati[11]. L’indirizzo è stato sviluppato dal Tribunale di Torino, secondo cui protettive e cautelari possono anche coincidere nel contenuto, purché differiscano i presupposti: la cautelare richiede un piano maggiormente definito e una concreta probabilità di successo del negoziato, mentre la protettiva può essere confermata sulla base di una prognosi meno intensa[12]. Analoga impostazione emerge da una precedente pronuncia dello stesso Tribunale di Monza, secondo cui le due categorie, pur entrambe latamente cautelari, sono sottoposte a un diverso grado di verifica: per le protettive può bastare un piano «non implausibile», mentre una cautelare rivolta a uno specifico creditore richiede un piano coerente e compiuto[13]. Anche il Tribunale di Milano, in una decisione successiva, ha riconosciuto almeno in astratto l’ammissibilità di misure cautelari di contenuto sostanzialmente coincidente con quello delle protettive, purché sia dimostrata una specifica esigenza delle trattative e una concreta prospettiva di risanamento; nel caso esaminato la tutela non è stata concessa per la definitiva indisponibilità a trattare del creditore strategico[14]. Si tratta, dunque, di una vera divergenza interpretativa.
6. Una possibile linea di confine e la natura bifronte del provvedimento di Monza
Particolarmente utile, in questa prospettiva, è la pronuncia del Tribunale di Milano intervenuta appena due giorni dopo quella di Monza[15], che distingue la tutela relativa al mantenimento delle linee di credito – ricondotta al regime delle misure protettive agli effetti dell’art. 18, commi 5 e 5-bis – dalle inibitorie della compensazione bancaria e dell’escussione della garanzia MCC, qualificate invece come misure cautelari specifiche, in quanto non direttamente contemplate dal regime tipico dell’art. 18. La distinzione appare sistematicamente persuasiva: se l’effetto richiesto è esattamente quello tipizzato dal legislatore, come impedire la revoca di una linea esistente, lo strumento naturale è la misura protettiva; se invece si chiede qualcosa di ulteriore e specificamente costruito rispetto alle esigenze della trattativa – impedire una compensazione, bloccare l’escussione di una garanzia pubblica, neutralizzare un particolare evento capace di compromettere il negoziato – si entra nel terreno proprio della cautelare.
Applicando questo criterio, il provvedimento di Monza si rivela bifronte. La tutela relativa alle garanzie MCC è, a mio avviso, paradigmaticamente cautelare: l’art. 18 non attribuisce automaticamente all’imprenditore il diritto di impedire alla banca di escutere il Fondo di garanzia o a MCC di pagare e surrogarsi, sicché si tratta di una misura atipica, costruita dal giudice sulla concreta dinamica negoziale. Più dubbia è invece la misura relativa al mantenimento delle linee, che sembra riprodurre l’effetto previsto dall’art. 18, comma 5, sino a recepirne il limite prudenziale: in questo segmento la decisione aderisce all’orientamento più elastico, secondo il quale contenuto cautelare e contenuto protettivo possono anche coincidere, purché la cautelare presenti una specifica giustificazione funzionale. Ed è proprio qui che emerge il rischio di una sovrapposizione pressoché completa tra le due categorie.
7. La riservatezza non può diventare criterio di qualificazione
È comprensibile che l’imprenditore preferisca la via cautelare, perché essa non comporta necessariamente, prima della decisione del giudice, la pubblicazione dell’istanza e dell’accettazione dell’esperto; e il caso in commento dimostra che la strategia può produrre un risultato concreto, essendo la composizione negoziata rimasta priva della pubblicità tipica dell’art. 18 sino all’intervento del Tribunale, con la successiva iscrizione del solo contenuto sintetico del provvedimento.
La riservatezza non dovrebbe però diventare il criterio attraverso il quale scegliere la qualificazione della tutela. Se il debitore potesse ottenere, semplicemente chiamandola cautelare, la medesima misura che l’art. 18 qualifica come protettiva, il regime pubblicitario previsto dal legislatore finirebbe per essere rimesso alla scelta processuale del debitore. È esattamente questa l’obiezione dell’orientamento restrittivo: non è il nomen attribuito alla domanda a determinare la natura della misura, ma il suo contenuto, la sua funzione e i suoi effetti. In questa prospettiva la pubblicità non è un inconveniente accessorio della misura protettiva, ma parte del suo stesso regime legale.
8. Conclusioni
Il provvedimento di Monza ha il pregio di porre in evidenza un problema che il Codice non risolve espressamente: sino a che punto l’atipicità delle misure cautelari consenta di accordare una tutela sostanzialmente coincidente con quella già tipizzata dall’art. 18. La soluzione adottata tutela in maniera apprezzabile l’esigenza di riservatezza dell’imprenditore, poiché la richiesta cautelare non determina la pubblicità preventiva propria delle misure protettive e consente di concentrare l’intervento giudiziale sui soli creditori effettivamente interessati; la riservatezza resta tuttavia parziale, perché il provvedimento viene comunque iscritto nel Registro delle imprese.
Sul piano sistematico permane però una tensione. Se la tutela richiesta coincide con il divieto di revoca, sospensione o modifica delle linee bancarie oggi disciplinato dall’art. 18, comma 5, appare difficile negarne la natura sostanzialmente protettiva; quando invece si chiedano provvedimenti non direttamente previsti dalla norma – l’inibitoria dell’escussione delle garanzie pubbliche, della compensazione o altre misure calibrate su uno specifico pericolo per le trattative – la qualificazione cautelare appare pienamente coerente con gli artt. 2, lett. q), e 19 CCII.
Il contrasto giurisprudenziale resta aperto: a un indirizzo che valorizza la necessità di evitare che la cautelare si trasformi in una misura protettiva sotto altro nome[16] se ne contrappone un altro che riconosce una maggiore permeabilità tra le due categorie, sino ad ammettere, in presenza di presupposti più rigorosi e di una specifica esigenza negoziale, anche cautelari materialmente prossime alle protettive[17]. A mio avviso il punto di equilibrio più convincente è quello che non pretende un’assoluta diversità materiale tra le due misure, ma richiede che la cautelare presenti una causa concreta autonoma rispetto alla protezione tipica dell’art. 18: la mera selettività dei destinatari non è più sufficiente, occorrendo una specifica esigenza, sopravvenuta o individualizzata, che giustifichi l’intervento costitutivo del giudice. In mancanza, la domanda dovrebbe essere ricondotta alla disciplina delle misure protettive, con il relativo regime di pubblicità.
È proprio sotto questo profilo che il caso in commento rappresenta un precedente di particolare interesse: dimostra che il confine tra cautelare e protettiva non è soltanto una questione classificatoria, ma può incidere concretamente sul grado e sul momento della pubblicità della crisi dell’impresa.
[1]Trib. Roma, 19 marzo 2025, est. Miccio, in Ilcaso.it e in Dirittodellacrisi.it.
[2]A. Carratta, Misure protettive e cautelari e composizione negoziata della crisi, in Ristrutturazioni Aziendali, 18 maggio 2022.
[3]Trib. di onza, Sez. III civ., 19 gennaio 2026, est. Longobardi, R.G.N. 7537/2025 V.G., in Ristrutturazioni Aziendali.
[4]Per un analogo orientamento del medesimo Tribunale di Monza sia consentito il rinvio a G. Benvenuto, Le misure cautelari in relazione alla sospensione delle rate di mutuo, nota a Trib. di Monza, 10 dicembre 2025, in IUS Crisi d’impresa, 23 marzo 2026.
[5] Sul punto la giurisprudenza pare ormai allineata: si veda da ultimo Trib. Piacenza 21 maggio 2026 in Ilcaso.it; Trib Verona 02 aprile 2026 in Ilcaso.it; Trib. Padova 13 gennaio 2025 in Ilcaso.it.
[6]Trib. Milano, 22 novembre 2023, in Ilcaso.it e in Dirittodellacrisi.it.
[7]Trib. Roma, 19 marzo 2025, cit. supra, nota 1.
[8]Trib. Aosta, 3 luglio 2026, est. Tornatore, in Dirittodellacrisi.it.
[9]In senso conforme Trib. Trieste, 11 dicembre 2025, in Ilcaso.it, secondo cui le misure cautelari non possono essere impiegate per riprodurre in via surrettizia, oltre il termine di 240 giorni, effetti che si pongano nella sostanza come mera prosecuzione delle misure protettive già interamente fruite.
[10]C. Ferriani, L’inderogabilità del termine delle misure protettive nella composizione negoziata, postilla a Trib. Aosta, 3 luglio 2026, in Dirittodellacrisi.it, 28 agosto 2026.
[11]Trib. Milano, 7 luglio 2024, pres. est. De Simone, in Ilcaso.it e in Dirittodellacrisi.it.
[12]Trib. Torino, 7 novembre 2025, in Ilcaso.it.
[13]Trib. di Monza, 27 settembre 2025, in Dirittodellacrisi.it e in IUS Crisi d’Impresa con nota di Remo Tarolli e Laura Riondato
[14]Trib. di Milano, 18 febbraio 2026, est. Pipicelli, in Ilcaso.it e in Dirittodellacrisi.it.
[15]Trib. di Milano, 21 gennaio 2026, est. Grippo, in Ilcaso.it e in Unijuris.it.
[16]Cfr. le pronunce richiamate supra, note 5-9.
[17]Cfr. le pronunce richiamate supra, note 10-13.