Il sovraindebitato deve offrire ai creditori un soddisfacimento effettivo

a cura dell’Avv. Gianfranco Benvenuto

La Cassazione, il 26/09/2022, ha pubblicato l’ordinanza n 28013 che rappresenta una delle rare pronunce in tema di sovraindebitamento da quando è parso prevalente (in seno alla stessa S.C.) l’orientamento della inammissibilità del ricorso al giudice di legittimità per difetto del requisito della definitività e decisorietà del provvedimento con cui il tribunale respinge l’omologa di una domanda di sovraindebitamento.

Sul punto la giurisprudenza si è mostrata oscillante, orientandosi (attraverso le pronunce Cass. n. 4500/2018, n.4499/2018 e n.30534/2018) in termini negativi in considerazione della reiterabilità della proposta del sovraindebitato che priva il provvedimento di rigetto del carattere della decisorietà e definitività.

A questo indirizzo se n’è contrapposto altro espresso attraverso le pronunce di Cass. n 4451/2018 e n. 10095/2019 che consideravano ricorribile per Cassazione ex art 111 Cost. il rigetto contro il reclamo del debitore in considerazione del carattere contenzioso del procedimento e dell’idoneità ad incidere su diritti soggettivi del provvedimento che lo definisce.

Con l’ordinanza in esame la Cassazione ha ribadito quest’ultimo orientamento ritenendo che la “decisorietà” attiene al contenuto di una posizione di diritto soggettivo “sì che la decisione del giudice di merito sia rispetto all’oggetto della pronuncia, “vincolante” e scevra da qualsivoglia connotazione di discrezionalità” e che la “definitività” attiene alla attitudine al giudicato formale e sostanziale (cfr art 2909 c.c.) “sì che la decisione assunta sia idonea ad assurgere a canone incontrovertibile di regolamentazione della situazione addotta alla vincolatività del giudice” e che i predetti requisiti sono presenti nelle pronunce di rigetto della domanda del sovraindebitato.

La sentenza in commento è tuttavia tardiva e rimarrà tristemente isolata.

Infatti, come osservato nella relazione illustrativa al D.Lgs.14/2019 (Codice della Crisi; di seguito CCII) l’art 50 che disciplina il reclamo contro il provvedimento di rigetto della domanda del debitore, dispone che: “Il decreto di rigetto del reclamo invece non è impugnabile (in Cassazione), perché la domanda può sempre essere riproposta, ciò in conformità ad un indirizzo oramai consolidato della Corte di Cassazione”, togliendo così alla radice terreno al dibattito giurisprudenziale nel quale si incastona la pronuncia in commento.

Il secondo punto, trattato nell’ordinanza, di maggiore attualità ed impatto sulla disciplina attuale è quello che attiene al merito del ricorso: la fattispecie tratta di un giovane professionista sovraindebitato che aveva offerto ai creditori, attraverso un piano del consumatore, un pagamento nella misura del 3,82%; il tribunale (in composizione monocratica e poi collegiale) aveva ritenuto insufficiente la misura offerta al ceto chirografario in quanto priva della minima effettività di soddisfacimento in considerazione della veste di giovane professionista del ricorrente con significative possibilità di incrementare in futuro la sua consistenza reddituale e patrimoniale.

Al di là delle discutibili motivazioni del tribunale riferite alle prospettive reddituali del ricorrente che rimangono incerte anche (e soprattutto) in ragione della professione intrapresa dal debitore, di assoluto interesse è invece la puntualizzazione della Cassazione che considera insufficiente ad integrare la causa concreta della domanda di sovraindebitamento la sola finalità di ristrutturazione che si deve, imprescindibilmente, coniugare con la finalità di soddisfazione del ceto creditorio in quanto l’art 8 co 1 L3/12 prevede che: ”la proposta di accordo o di piano del consumatore prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma anche mediante cessione dei crediti futuri”.

Sotto tale profilo il Tribunale avrebbe correttamente acclarato il difetto della causa concreta nella proposta ai creditori in considerazione dell’esigua percentuale prefigurata per i creditori chirografari, ritenuta al di sotto della soglia minima ad integrare un effettivo soddisfacimento.

Il principio coniato dalla Cassazione è esportabile anche agli strumenti di regolazione della crisi da sovraindebitamento disciplinati dal Codice della Crisi attraverso cui il debitore propone: “un piano di ristrutturazione dei debiti…per superare la crisi da sovraindebitamento che preveda il soddisfacimento anche parziale e differenziato dei crediti in qualsiasi forma”.

Il richiamo della Cassazione è coerente con le stesse espressioni coniate dal giudice di legittimità in materia concorsuale (Cfr Cass 11423/2013 e 21175/2018) per contrastare le offerte di pagamento puramente simboliche rivolte al ceto creditorio, ritenute inadeguate ad integrare la causa concreta del concordato e dunque in quanto tali inammissibili.

Sotto tale profilo un riferimento alla normativa attuale è dato dagli artt 70 e 80 CCII in materia, rispettivamente, di Ristrutturazione dei debiti del consumatore e di Concordato Minore in cui si prevede che il giudice, in via prodromica all’omologa, verifica “la ammissibilità giuridicadel piano, con facoltà, di fronte a proposte inadeguate sotto il profilo economico, di respingere l’omologazione del piano a prescindere dall’assenza di contestazione da parte del ceto creditorio.


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