C. Cost. 3 gennaio 2020, n. 1

Nel Fallimento il credito di rivalsa IVA va garantito ad ogni prestatore d’opera

Lo ha deciso la Corte Costituzionale con la sentenza n. 1 pubblicata il 3 gennaio 2020 (Pres. Carosi – Red. Amoroso), con cui è stato chiarito come, nell’ambito della procedura fallimentare, il credito Iva di rivalsa deve intendersi quale privilegio garantito “ad ogni prestatore d’opera” e non solo ai “professionisti”.

La riportata interpretazione riguarda le modifiche introdotte dall’art. 1, co. 464 della legge 205/2017 (Bilancio 2018), all’art. 2751-bis, n. 2) c.c. che attribuisce il privilegio generale mobiliare ai crediti per le retribuzioni dei professionisti – includendo in esso altresì il contributo integrativo da corrispondere alla Cassa di previdenza e di assistenza di competenza ed il credito di rivalsa sul valore aggiunto – e di ogni altro prestatore d’opera dovute per gli ultimi due anni di prestazione.

La fattispecie sottoposta alla Consulta riguardava la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2751-bis, n. 2 c.c. in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui la predetta norma estende il privilegio generale attribuito al credito per le retribuzioni dei professionisti anche al credito per rivalsa Iva. La norma avrebbe difatti accordato una tutela differenziata solo ai professionisti, qualificando diversamente ogni altro prestatore d’opera.

La Corte Costituzionale ha chiarito come il venir meno della distinzione tra “professionisti” ed “altro prestatore d’opera” fosse già stata inaugurata da altro precedente intervento della Consulta n. 1/1998, con cui era stata già dichiarata la illegittimità costituzionale dell’art. 2751-bis c.c. relativamente all’aggettivo “intellettuale”, ed ha dichiarato infondata la questione sollevata sancendo così la conseguente equiparazione del trattamento tra prestatori d’opera indifferentemente che offrano una prestazione intellettuale o meno.

L’estensione del privilegio mobiliare esprime l’intento di salvaguardia del compenso dei prestatori di lavoro autonomo “in tutte le sue forme ed applicazioni, in ottemperanza al generale principio stabilito dall’art. 35, co. 1 Cost. e con particolare riguardo all’esigenza di tutela della prestazione di attività lavorativa svolta in forma tanto subordinata quanto autonoma.


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