La suddivisione dei creditori in classi è materia delicata: si presta all’esercizio di abusi dello strumento concordatario. Per questo è soggetta a un attento esame da parte del tribunale, che controlla la correttezza dei criteri di formazione delle classi.
Secondo alcuni autori il mancato rispetto dei criteri per la formazione delle classi darebbe luogo a un giudizio di inammissibilità del concordato. Secondo una posizione maggioritaria e meno severa tuttavia il tribunale potrebbe concedere un termine di 15 giorni 1 per apportare integrazioni al piano e rimodulare le classi, in modo da superare gli ostacoli di criticità individuati dal tribunale.
Dopo la sentenza di Cassazione 3274/11, non c’è più dubbio circa il fatto che la ripartizione dei creditori in classi sia una facoltà lasciata alla disponibilità del debitore e non un obbligo per rendere più equilibrata la proposta in ragione di alcune posizioni di dominanza detenute da alcuni creditori chirografari rispetto ad altri (come per esempio le banche rispetto ai fornitori, che hanno normalmente un maggior numero di coobbligati su cui soddisfare le proprie ragioni creditorie).
I criteri a cui deve ispirarsi il debitore nella formazione delle classi sono
- omogeneità dell’interesse economico
- ragionevolezza
Nel senso che alla formazione della classe deve sottendere una ragionevole motivazione che non sia semplicemente quella di permettere un più facile raggiungimento della maggioranza nel voto; ricordiamo infatti che in caso di presenza di classi, il voto adesivo o non dissenziente dovrà essere manifestato dalla maggioranza dei creditori e della maggioranza delle classi.
A questo riguardo si è posto il problema della legittimità delle classi a cui venisse offerto lo stesso trattamento economico.
L’ipotesi si presta evidentemente a ipotesi di manipolazione anche se per la verità la legge, nell’attribuire al debitore la facoltà di suddivisioni dei creditori in classi, pone l’accento sulla omogeneità degli interessi economici piuttosto che sul trattamento offerto; analogamente il Tribunale esercita un controllo sotto il profilo della correttezza dei criteri utilizzati nella formazione delle classi permettendo quindi al debitore ampia libertà di individuare la miglior composizione degli interessi sottesi alla proposta. Infatti nell’articolo 160 l.f. non esistono ragioni che permettono di interpretare come congiunte le previsioni della lettera C) “suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei” e D) “trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse”, dello stesso articolo2.
Non sembrano esserci dubbi invece sull’osservazione che il principio cardine della inalterabilità delle cause di prelazione costituisca ostacolo alla previsione di classi di creditori privilegiati : il trattamento giuridico di questi creditori non può che piegarsi all’ordine dato dallo stesso legislatore con la ovvia conseguenza che la formazione delle classi può interessare soltanto la categoria dei creditori chirografari.
La collocazione dei privilegiati in classi non sarebbe giustificata neppure dalla dilazione del loro pagamento, in quanto i prelatizi sono qualificati come creditori soddisfatti integralmente anche quando la dilazione è compatibile con i tempi che anche la liquidazione fallimentare comporterebbe.
Un’ulteriore questione che ha fornito motivo di discussione è quella relativa al classamento dei creditori postergati, per i quali sono state operate distinzioni a seconda che la postergazione sia volontaria ovvero legale dipendente dall’art. 2467 c.c.
Nel primo caso, nell’evenienza di formazione delle class, è corretto che tali creditori siano confinati in una classe separata: oppure, in caso di assenza di classi, siano comunque chiamati a votare assieme agli altri chirografari. Nel secondo caso invece la giurisprudenza ha mostrato una resistenza al riconoscimento del diritto al voto, affermandosi che salvo il caso di prospettive almeno possibili di riparto anche a loro favore, i postergati legali sarebbero, come i privilegiati, sostanzialmente estranei all’interesse dell’esito del concordato: il loro eventuale voto produrrebbe solo l’effetto di alterare gli equilibri delle maggioranze e di rendere la proposta più facilmente approvabile mediante la formazione del consenso della maggioranza delle classi. In questo caso l’ostacolo è stato giustificato con la considerazione che la libertà negoziale nella predisposizione della proposta di concordato e nel confezionamento delle classi trova comunque un limite nel più generale principio della meritevolezza degli interessi perseguiti ai sensi dell’articolo 1322 c.c, con la conseguenza che non apparirebbe meritevole di tutela l’interesse al voto del creditore che per legge non può avere alcun interesse all’esito della proposta concordataria che non contempli neppure la possibilità di un seppur parziale soddisfacimento.