Concordato preventivo: cos’è e chi lo propone

Di concordato preventivo si sente parlare spesso, ma non sempre è chiaro di cosa si tratta: in questo primo post vediamo i suoi aspetti principali, a cosa serve e chi può proporlo

Di cosa si tratta

concordato preventivo

Il concordato preventivo è una procedura concorsuale: con questa procedura chi ha accumulato debiti fa una proposta ai suoi creditori per ristrutturare questi debiti, e la sottopone così alla loro valutazione e votazione. Se i creditori accettano la proposta, il concordato produrrà l’effetto chiamato «esdebitatorio»: il debitore sarà liberato dalla parte di debiti residui e non pagati.

Chi può proporre il concordato

La proposta può essere fatta da un imprenditore commerciale «passibile di fallimento» in base all’articolo 1 della legge fallimentare1. Significa che deve avere almeno uno di questi tre requisiti (in relazione agli ultimi tre esercizi della sua attività):

  • attivo patrimoniale superiore a € 300.000
  • ricavi lordi superiori a € 200.000
  • ammontare di debiti superiore a €500.000

Come detto, per essere passibile di fallimento e dunque accedere alla procedura di concordato basta anche uno solo di questi requisiti negli ultimi tre esercizi (ossia nel minor periodo che decorre dall’inizio dell’attività imprenditoriale. Il possesso di questi requisiti economici «si presume fino a prova contraria»).

L’imprenditore commerciale può esercitare la sua attività sia in forma individuale che attraverso una forma collettiva di società di persone o di capitali.

Chi non può farlo

Attenzione, però: i soci illimitatamente responsabili di una società di persone non possono accedere alla procedura di concordato preventivoPossono però godere dei suoi effetti favorevoli se la domanda è depoitata dalla società stessa. Infatti l’articolo 184 lla legge fallimentare prevede che il concordato della società è efficace anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili – «salvo patto contrario»: a meno che non siano i soci stessi a rinunciare.

Significa che il beneficio esdebitatorio che abbiamo visto all’inizio, in termini di parziale remissione dei debiti sociali, si estende anche ai soci tenuti a rispondere illimitatamente delle obbligazioni sociali. E vale anche se hanno fatto fideiussioni per i debiti sociali, visto che in questo caso prevale la qualità di socio su quella di fideiussore (insegnamento della Cassazione, Sezioni unite n. 3749/89).

L’altra figura che non può accedere al concordato è quella dell’imprenditore agricolo.

Il concordato: cosa serve per la domanda

Adesso che abbiamo visto cos’è il concordato preventivo e chi può proporlo, diamo un’occhiata al suo contenuto e ai documenti che servono per la sua domanda.

In sintesi, il concordato consiste in un piano di sostegno alla proposta del debitore. Proposta con cui si offre ai creditori

1) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti con qualsiasi forma: anche con cessione di beni, accollo o altre operazioni straordinarie

2) l’attribuzione delle attività d’impresa a un «assuntore»2

3) la divisione dei creditori in classi, secondo posizioni giuridiche e interessi economici omogenei (in sostanza, si tratta di individuare i creditori che hanno una posizione simile per l’entità del credito e il tipo di rapporto con il debitore)

4) l’attribuzione di trattamenti differenziati a ognuna di queste classi.

La proposta può anche prevedere che i creditori con il privilegio di un pegno o ipoteca non sono soddisfatti integralmente: questo, a patto che il piano preveda comunque di soddisfare i loro crediti in misura non inferiore a quella che si potrebbe realizzare dal ricavato dei beni su cui c’è la prelazione. E il valore di mercato dei beni dev’essere indicato in una perizia giurata da un professionista abilitato alla revisione dei conti (articolo 67 III comma d della legge fallimentare).

Infine, bisogna tenere a mente che il trattamento stabilito per ogni classe dei creditori non alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione.

Nei prossimi articoli vedremo più da vicino gli aspetti formali della proposta, i suoi requisiti e i casi che si presentano più spesso quando si inizia questo percorso.

  1. Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici.Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.I limiti di cui alle lettere a), b) e c) del secondo comma possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia, sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo di riferimento.
  2. Assuntore è un soggetto terzo, che si accolla tutti i debiti dell’imprenditore, in via solidale, o anche con la sua immediata liberazione


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