Il preconcordato

Durante il preconcordato il debitore deve predisporre il piano e la proposta: nel frattempo l’imprenditore conserva l’amministrazione dei suoi beni e la gestione dell’impresa sotto la vigilanza del commissario giudiziale.

Durante il periodo del preconcordato il debitore deve predisporre il piano e la proposta nel termine assegnato dal tribunale, che va dai 60 ai 120 giorni: oppure di soli 60 giorni in presenza di una domanda di fallimento (termini che non sono soggetti alla sospensione feriale).

In questo arco di tempo l’imprenditore conserva l’amministrazione dei suoi beni e la gestione dell’impresa sotto la vigilanza del commissario giudiziale.

Obblighi per il debitore

In questa fase ci sono numerosi obblighi e alcune facoltà per il debitore: cominciamo a elencare i primi.

  • Deve rispettare rigorosamente i termini assegnati. In alternativa, se ci sono motivi giustificati può chiedere tempestiva proroga: altrimenti provocherebbe una pronuncia del provvedimento di  inammissibilità,  non reclamabile (ex art 162 2° e 3° comma l.f)
  • Deve rispettare gli obblighi informativi. Questi obblighi non riguardano soltanto la gestione economica e finanziaria dell’impresa, ma anche l’attività compiuta per la predisposizione del piano e della proposta. Gli obblighi devono essere assolti almeno con cadenza mensile, oppure con la diversa cadenza stabilita da Tribunale o dal Commissario Giudiziario, pena la riduzione dei termini per la predisposizione del piano  
  • Deve giustificare l’impiego del danaro dell’impresa e delle altre scelte di gestione. Anche la violazione di questi obblighi espone il debitore alla dichiarazione di inammissibilità.

L’imprenditore può continuare a esercitare l’attività imprenditoriale e ciò indipendentemente dalla volontà di proporre un concordato liquidatorio o con continuità aziendale, con l’abilitazione a compiere gli atti di ordinaria amministrazione – mentre quelli urgenti di straordinaria amministrazione debbono essere compiuti solo previa autorizzazione del Tribunale.

Amministrazione ordinaria e straordinaria

Sono di ordinaria amministrazione:

  • “ogni atto inerente alla conservazione o al miglioramento del patrimonio” (Cass 7390/97), ovvero quelli che si propongono lo scopo di conservare l’attività di impresa senza incidere negativamente sul patrimonio della stessa (Tribunale di Milano 11 dicembre 2012)
  • gli atti di comune gestione dell’azienda strettamente aderenti alle finalità e dimensioni del patrimonio e quelli che lo migliorino o anche solo lo conservino. Ricadono invece nell’area della straordinaria amministrazione gli atti suscettibili di ridurlo o gravarlo di pesi o vincoli cui non corrispondono acquisizioni di utilità reali su di essi prevalenti (Tribunale di Terni 12 ottobre 2012; Cass 20291/05; Cass 15484/04). La straordinarietà di un atto di amministrazione va valutata anche in ragione della sua rilevanza economica, oppure in rapporto al suo contenuto rispetto al piano e agli effetti depauperativi sul patrimonio del debitore. (Criterio quest’ultimo peraltro che trova riscontro nell’articolo 167 3° comma l.f. il quale rimette al Tribunale la facoltà di determinare un limite al valore degli atti al di sotto del quale l’autorizzazione non è dovuta).
  • pagamento ai dipendenti di emolumenti (Trib. di Novara 17/04/13) così come il conferimento di un mandato al professionista per la predisposizione della domanda di concordato (Trib. Terni 28/12/12); qualche perplessità in più potrebbe venire in ordine al pagamento di un compenso al professionista (anche se non dovrebbero esserci dubbi circa la sua natura prededuttiva assistita addirittura dagli artt. 111 2° comm e 161 7° comma l.f.); senza alcun dubbio non è possibile pagare debiti pregressi non solo per via della violazione della par condicio ma altresì perché allo scopo esiste una norma specifica (art.182 quinquies  l.f.) che condiziona tale ipotesi a requisiti precisi.

Ricadono invece nell’area della straordinaria amministrazione gli atti suscettibili di ridurre il patrimoniolo o gravarlo di pesi o vincoli cui non corrispondono acquisizioni di utilità reali su di essi prevalenti (Trib. di Terni 12 ottobre 2012; Cass 20291/05; Cass 15484/04). La straordinarietà di un atto di amministrazione va valutata anche in ragione della sua rilevanza economica, oppure in rapporto al suo contenuto rispetto al piano e agli effetti depauperativi sul patrimonio del debitore. (Criterio quest’ultimo peraltro che trova riscontro nell’articolo 167 3° comma l.f. il quale rimette al Tribunale la facoltà di determinare un limite al valore degli atti al di sotto del quale l’autorizzazione non è dovuta).

Gli atti di straordinaria amministrazione non solo devono avere la caratteristica di incidere sulla situazione patrimoniale dell’impresa in termini sfavorevoli, ma devono altresì avere il requisito dell’urgenza; al riguardo l’autorizzazione potrebbe richiedere più di una indicazione  rispetto alla funzionalità orientata al miglior soddisfacimento dei creditori o alla conservazione dell’efficienza dell’impresa.

Il  compimento di atti di straordinaria amministrazione senza la necessaria autorizzazione produce questi effetti: il credito che dovesse sorgere come conseguenza dell’atto non sarebbe assistito dalla prededuzione in quanto privo della legalità e sarebbe dunque inefficace (o revocabile) in caso di successivo fallimento; inoltre secondo parte della giurisprudenza darebbe luogo ad un immediato provvedimento di revoca/inammissibilità del concordato in ragione dell’analogia con l’articolo 173 e 167 l.f., che prevedono la revoca della procedura quando risulta che mancano le condizioni prescritte per l’ammissibilità del concordato.

Sul presupposto che al momento della richiesta del permesso al compimento di un atto urgente e straordinario il Tribunale ignori in che modo il debitore intenderà eseguire il concordato, un criterio per la concessione della sua autorizzazione potrebbe essere quello che esso appaia coerente con l’interesse dei creditori in qualunque scenario possibile e cioè funzionale rispetto all’interesse dei creditori inteso come miglior soddisfacimento.

Le altre possibilità in fase preconcordataria

Il debitore ha queste facoltà;

  1. chiedere l’autorizzazione a contrarre finanziamenti predededucibili individuati solo per tipologia ed entità e non oggetto ancora di alcuna trattativa (art 182 quinquies l.f.)
  2. garantire questi finanziamenti con pegno o ipoteca, ovvero ancora
  3. effettuare pagamenti di crediti anteriori per prestazioni di beni e servizi ritenuti essenziali per la prosecuzione dell’attività di impresa e funzionali alla miglior soddisfazione dei creditori (182 quinquies. L.f.);
  4. chiedere l’autorizzazione  a contrarre finanziamenti prededucibili funzionali a urgenti necessità relative all’esercizio dell’attività aziendale (introdotto con il D.L. 83/2015)
  5. continuare l’attività di impresa senza l’obbligo di adottare provvedimenti di cui all’articolo 2446 e 2447 c.c. né il pericolo di incorrere nelle sanzione dello scioglimento della società per perdita di capitale sociale (articolo 182 sexies l.f.);
  6. sciogliersi o sospendere i contratti in corso di esecuzione (articolo 169 bis l.f.) 


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