Domanda di concordato: dove e come presentarla

Insieme al ricorso bisogna allegare diversi documenti. Vediamo quali sono, e cosa cambia se invece si presenta la proposta “in bianco”

Dove presentare la domanda

La domanda per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo si propone con un ricorso sottoscritto dal debitore. Bisogna depositare il ricorso presso il Tribunale del luogo dove l’impresa ha la sua sede principale (articolo 161 l.f.). Se la sede è stata trasferita nell’anno precedente al deposito del ricorso questa variazione non conta, e bisogna comunque presentare il ricorso nella sede precedente.

I documenti da allegare

Insieme al ricorso si devono presentare

  • la relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria, della società
  • lo stato estimativo e analitico delle attività
  • elenco nominativo dei creditori (con l’indicazione dei crediti e delle cause legittime di prelazione)
  • l’elenco dei titolari di diritti reali e personali sui beni di proprietà o in possesso del debitore
  • il piano che contiene la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta
  • in caso di società di persone, il valore dei beni e i creditori particolari dei soci illimitatamente responsabili

Ecco qualche altra nota.

  • Il piano e la documentazione devono essere accompagnati dalla relazione di un professionista abilitato alla revisione legale dei conti. Sotto la propria responsabilità, attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano (una nuova relazione deve essere depositata in caso di modifiche sostanziali del piano e della proposta).
  • Le scritture contabili non vanno depositate: devono però essere lasciate a disposizione del giudice delegato e del commissario giudiziale, che a partire dalle scritture verifica l’elenco dei creditori e dei debitori ( articoli 170 e 171 lf).
  • Per le società di capitali la domanda deve essere accompagnata da un verbale redatto dal notaio, che raccoglie la delibera dell’organo di amministrazione dove sono declinate la proposta e le condizioni di concordato (art 152 l.f.). L’atto è depositato dal notaio presso il Registro imprese.
  • Nelle società di persone la proposta e le condizioni sono approvate dai soci che rappresentano la maggioranza, e non è necessario l’atto notarile.

La domanda di concordato in bianco

In alternativa alla domanda di concordato completa, il debitore può depositare un semplice ricorso con cui domanda l’ammissione alla procedura di concordato al Tribunale competente.

Insieme al ricorso si depositano solo

  • bilanci degli ultimi tre esercizi
  • l’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti.

E ci si riserva di depositare il piano, la proposta e i documenti necessari all’ammissione entro il termine compreso tra 60 e 120 giorni.

È la cosiddetta «domanda di concordato in bianco».

Il termine si può prorogare di altri 60 giorni se ci sono motivi che lo giustificano. Il termine sarà invece di soli 60 giorni (prorogabile di altri 60 per giustificati motivi) se la domanda di concordato è presentata dopo che un creditore ha già depositato quella di fallimento.

Il Tribunale può nominare un commissario giudiziale per sorvegliare l’attività del debitore fino all’ammissione del concordato. E stabilisce gli obblighi informativi legati alla gestione finanziaria e all’attività compiuta per la preparazione del piano e della proposta – che il debitore è tenuto a osservare, depositando le sue relazioni con cadenza (almeno) mensile, sotto la vigilanza del commissario.

Il debitore una volta al mese deposita una situazione finanziaria, che è pubblicata nel Registro Imprese. Quando la sua attività non è idonea alla predisposizione della proposta e del piano, il Tribunale può ridurre il termine che gli ha assegnato. D’altra parte, se il commissario giudiziale accerta che il debitore ha commesso un atto di frode (articolo 173 della legge fallimentare) informa immediatamente il Tribunale. A sua volta il tribunale, dopo avere convocato il debitore in camera di consiglio – e informati i creditori e il Pm – dichiara inammissibile la domanda di concordato.

Tra il deposito della domanda di concordato e il decreto di ammissione al concordato (articolo 163 lf) il debitore può compiere gli atti di ordinaria amministrazione e quelli urgenti di straordinaria amministrazione (salvo, per questi ultimi, richiedere autorizzazione al Tribunale). I crediti dei terzi sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore hanno natura prededucibile.

Una nota rispetto al verbale redatto dal notaio, che raccoglie la delibera dell’organo di amministrazione dove sono declinate la proposta e le condizioni di concordato: il documento (previsto dall’articolo 152 lf) secondo alcuni tribunali, come quello di Milano, non è richiesto già al momento del deposito del concordato in bianco – perché il piano di concordato non è stato ancora elaborato. Secondo un altro orientamento, invece, anche il ricorso ex art. 161 6°comma l.f. deve essere accompagnato da un verbale notarile, dove l’organo amministrativo dà atto del deposito di una domanda di concordato: questo, ai fini dell’iscrizione al registro imprese (soluzione preferita).

Cosa succede se non si rispettono gli obblighi

Il mancato rispetto dei termini assegnati dal Tribunale o degli obblighi informativi rende inammissibile la domanda di concordato pronunciata dal Tribunale con decreto non reclamabile (articolo 162 2° e 3° comma lf). La sanzione è particolarmente severa: la domanda di concordato dichiarata inammissibile non può più essere ripresentata nei due anni successivi se non nella forma “piena” (con esclusione dunque di quella cosiddetta “in bianco” o “prenotativa”).

Perché la domanda in bianco?

Gli aspetti che rendono interessante il deposito della domanda di concordato in bianco:

  • i creditori per titolo e causa precedente non possono iniziare o proseguire le azioni esecutive e cautelari dalla data di pubblicazione del ricorso, e poi fino all’omologa
  • senza l’autorizzazione del giudice delegato i creditori non possono acquistare diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti
  • le ipoteche giudiziali iscritte nei tre mesi anteriori al deposito del ricorso sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato.


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