Omesso versamento di ritenute anche dopo la domanda di concordato
La Cassazione penale 5 maggio 2020, n. 13628 si è nuovamente pronunciata sul tema del reato da omesso versamento delle ritenute esprimendo un punto di diritto opposto rispetto a quello recentemente reso da Cassazione penale 22 agosto 2019, n. 36320.
Con l’ultima sentenza la S.C. afferma che il reato di omesso versamento di ritenute si perfeziona anche successivamente al deposito della domanda di concordato preventivo da parte dell’imprenditore sostituto di imposta.
L’Erario è infatti un creditore anteriore che conserva il diritto al pagamento delle ritenute dovute o certificate in scadenza dopo la domanda (anche in bianco) ma prima dell’ammissione alla procedura concordataria e pertanto l’imprenditore in crisi, se autore della condotta omissiva, non sfugge alla responsabilità penale.
Il debitore inadempiente può sottrarsi alla pena prevista soltanto nel caso in cui prima della scadenza del debito fiscale intervenga un provvedimento del tribunale che vieti o comunque non autorizzi il pagamento dei crediti anteriori: un simile atto integra la scriminante dell’adempimento di un dovere imposto da un ordine legittimo dell’autorità ex art. 51 c.p., derivante da norme poste a tutela di interessi aventi anche rilievo pubblicistico, quali quelli di carattere tributario (cfr. in senso conforme Cass. pen. 23 maggio 2018, n. 49795; Cass. pen. 8 giugno 2018, n. 39696; Cass. pen. 30 ottobre 2018, n. 2860; Cass. pen. 17 ottobre 2017, n. 52542; Cass. pen. 12 marzo 2015, n. 15853).
La motivazione desta perplessità in quanto la domanda al concordato preventivo comporta la cristallizzazione del passivo e l’obbligo di non effettuare pagamenti che alterino l’ordine delle cause di prelazione.
Peraltro l’ordine di non effettuare per nessun motivo pagamenti di crediti anteriori è ordinariamente contenuto nel decreto ex art. 161, co. 6 l.f. con cui il Tribunale concede i termini per il deposito della domanda completa ex art. 161, co. 2 l.f.