Gli obblighi del fallimento verso la NASPI: un aiuto dalla Cassazione


Dopo l’istituzione della NASPI (Nuova prestazione dii Assicurazione Sociale per l’Impiego istituita il 1/5/2015) un tema di vivace discussione nella prassi, per il quale la giurisprudenza non ha dato ancora risposte, è quello relativo al pagamento del Ticket dovuto in caso di licenziamento collettivo operato dal curatore.
Il tema presenta due facce a seconda che il dipendente venga licenziato dal curatore nella prossimità della sentenza di fallimento dopo un breve periodo di sospensione ex art 72 l. fall. o che venga licenziato a valle dell’esercizio provvisorio disposto dal tribunale o autorizzato dal Giudice Delegato ex art 104 l.fall.
Nel primo caso l’opinione prevalente è orientata nel considerare il debito relativo al Ticket, come debito concorsuale e dunque in concorso con tutti quelli sorti anteriormente al fallimento e ciò sulla considerazione che l’interruzione del rapporto di lavoro è atto dovuto e frutto delle condotte precedentemente attribuibili all’imprenditore.
Maggiore incertezza esiste per il caso in cui il curatore utilizzi il lavoratore nell’esercizio provvisorio e proceda al licenziamento a chiusura dello stesso.
L’utilizzo del lavoratore da parte della curatela spinge infatti taluno alla conclusione che l’onere economico di licenziamento debba gravare sulla massa dei creditori data la sua indiscutibile collocazione temporale oltre la data di fallimento: la questione è economicamente rilevante soprattutto all’indomani della legge di bilancio 2018 che ha raddoppiato l’onere in questione portandolo sino a sfiorare i € 9.000 a dipendente con un impatto notevolissimo sul passivo del fallimento.
Un aiuto alla soluzione può forse giungere dalla pronuncia di Cassazione n. 2502 pubblicata in data 1/2/2018; il provvedimento segue l’orientamento già tracciato dalle precedenti Cass 19/03/2012 n. 4303 e Cass 25/09/2017 n. 22274 secondo cui al termine dell’esercizio provvisorio i rapporti giuridici ritornano nella condizione in cui si trovavano all’indomani della dichiarazione di fallimento con facoltà del curatore di scioglierli senza aggravare le condizioni economiche del fallimento.
La decisione della Corte di Cassazione ha un riflesso sui rapporti disciplinati dall’art 74 l. fall. (a cui pure il rapporto di lavoro è sottoposto) che prevede l’obbligo, in caso di subentro del curatore nel contratto, del pagamento anche delle prestazioni anteriori al fallimento; in base alla Cassazione tale estensione non trova applicazione nel caso il subentro sia effetto della gestione provvisoria poiché la responsabilità del curatore è limitata ai crediti sorti per effetto delle obbligazioni assunte in quel contesto.
L’interpretazione offerta dalla Corte si giustifica con la considerazione che nel caso dell’esercizio provvisorio, il curatore non eredita l’azienda nella sua dimensione imprenditoriale ma solo in termini di custodia volta alla miglior valorizzazione finalizzata al successivo trasferimento secondo le priorità indicate dal legislatore stesso e rispetto a tale logica sarebbe incoerente attribuire all’esercizio del curatore oneri esorbitanti il suo semplice intervento.
La legge, all’art 105 l. fall., privilegia infatti la vendita dell’azienda nel suo complesso o di suoi rami considerando residuale l’ipotesi della vendita atomistica dei beni, obiettivo per il cui raggiungimento è quasi indispensabile l’esercizio provvisorio con gestione a carico della curatela.
L’art 104 l. fall. stabilisce che la gestione provvisoria presuppone un danno grave all’azienda conseguente al suo arresto: il danno è inteso in termini economici ma anche riferito ai valori sociali dell’impresa e alla dispersione del suo avviamento; tuttavia se nel bilanciamento del danno dovesse essere considerato il costo elevato da riconoscere a ciascun lavoratore in caso di suo licenziamento, la valutazione porterebbe a ritenere che il pregiudizio (per la massa) possa derivare proprio dalla prosecuzione dell’attività di impresa molto più che non dal suo arresto.
In tema di affitto d’azienda inoltre l’art 104 bis l.fall. detta due principi di cui il primo assume che il curatore, a cui dovesse ritornare l’azienda, non è responsabile dei debiti provocati dalle gestioni precedenti ed il secondo che ai rapporti pendenti al momento della retrocessione si applicano le disposizioni di cui alla sezione IV del capo III del titolo II, ovverosia gli artt 72 e ss. della l. fall., con la conseguenza che il curatore è reinvestito del diritto di scelta di subentro nel rapporto obbligatorio pendente.
Alla luce delle disposizioni normative elencate volte a favorire la prosecuzione aziendale e a dettare un’immunità del curatore per i debiti derivanti dalla gestione aziendale ereditata, non si vede perché la massa dei creditori debba farsi carico di costi conseguenti al licenziamento che sarebbero stati comunque a carico del passivo fallimentare come crediti concorrenti in quanto conseguenti all’assetto organizzativo impresso dell’imprenditore.
A conferma dell’esattezza di questa tesi vi è il rilievo per cui il curatore è tenuto a pagare in prededuzione la sola quota di TFR maturato durante l’impiego diretto del lavoratore e non certamente quello complessivo nonostante il momento di maturazione coincida con la cessazione del rapporto di lavoro.
La soluzione indicata è peraltro quella che si concilia con la giurisprudenza in tema di riconoscimento della prededuzione che prescinde da una semplice interferenza occasionale con l’amministrazione fallimentare ma pretende che la spesa sia posta in relazione di strumentalità con gli interessi dei creditori e che si sia dunque tradotta in un loro vantaggio.
Al contrario, il licenziamento è la conseguenza del fallimento dell’impresa per ragioni che affondano nell’assetto economico ed organizzativo dettato dall’imprenditore e non certamente per scelte del curatore il cui ufficio non può aver nessuna responsabilità conseguente alla decisione di provocare il licenziamento anche dopo un breve utilizzo della forza lavoro nell’auspicata finalità di una cessione del bene aziendale.


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