Concordato preventivo: un colpo d’occhio sul nuovo DDL

La Cassazione con la sentenza n 12273 del 13/06/2016 è intervenuta per distinguere il potere deliberativo degli amministratori da quello dei liquidatori nel processo che porta alla decisione della soluzione concordataria della crisi.

Viene definita “riforma organica” in quanto il Governo si propone di presentare un testo che raccolga le discipline delle diverse situazioni di crisi d’impresa e dell’insolvenza, quali la procedura di liquidazione giudiziale (espressione che sostituisce quella di “falli- mento”), di concordato preventivo, di accordi di ristrutturazione e piani attestati, di amministrazione giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa, di sovraindebitamento a cui aggiungerà una disciplina per i gruppi di imprese e procedure di allerta e di composizione assistita della crisi.

In questa sede è però di interesse restringere il fuoco di attenzione sulle procedure d’allerta che la stessa Commissione UE ha raccomandato allo Stato italiano di adottare sia per armonizzare la normativa con quella di altri Paesi europei sia per offrire uno strumento alternativo a quello giudiziale per la soluzione della crisi d’impresa.

La Commissione che è stata istituita dal Governo (c.d. Commissione Rordorf, dal nome del suo Presidente) per offrire spunti di discussione politica da trasferire poi in un disegno di legge, ha orientato la soluzione verso la creazione di organismi di composizione della crisi (di seguito: OCC), già oggi contemplati dalla normativa in tema di so- vraindebitamento, cui affidare il compito di monitorare, consigliare e orientare l’impren- ditore in crisi al fine di indurlo ad adottare strumenti di superamento della difficoltà.
Il tema è evidentemente molto delicato, in quanto ogni imprenditore sa che è specialmente in un momento di crisi che deve essere evitato il rischio di fughe di notizie che la avvallino avviando un processo di accelerazione verso l’insolvenza in cui i fornitori accorciano i termini di pagamento, i clienti si allontanano e le banche interrompono il flusso del credito affrettando la caduta del merito creditizio.

In ragione di ciò, la Commissione ha sottolineato la necessità di individuare strumenti volti a incoraggiare l’imprenditore ad avvalersene e in questo contesto l’invito è stato di contrassegnare con confidenzialità gli incontri tra gli organismi di composizione della crisi e gli imprenditori che vi si rivolgono. Per rafforzare la spinta dell’imprenditore ad avvalersi di tali strumenti la Commissione ha anche raccomandato la previsione di incentivi per chi vi ricorre e di disincentivi per chi ne rimane estraneo pur quando le condizioni lo consiglierebbero, assegnando comunque ai principali creditori istituzionali (quale ad esempio l’Agenzia delle Entrate) il compito di segnalare al debitore o agli stessi organi di controllo l’opportunità di prendere misure di contrasto della crisi ove già manifestatasi da reiterata insolvenza tributaria.
Il Governo ha trasferito quasi interamente il proposito della Commissione Rordorf nel progetto di disegno di legge che ha presentato alle Camere, salvo apportare alcune modifiche che rischiano tuttavia di avere un peso determinante nel successo dell’applicazione dell’istituto.

Infatti la presenza del Tribunale, che costituisce il più grave pericolo di fare percepire all’imprenditore l’istituto come l’anticamera di una procedura concorsuale, è avanzata rispetto alle prospettive della Commissione con l’intento di attribuirle un ruolo incenti- vante all’adesione delle proposte dell’orga- nismo di composizione della crisi.  Infatti, lo schema legislativo propone che in caso di mancata apertura dell’imprenditore alle soluzioni di definizione della crisi prospettate dall’OCC, venga nominato dal Tribunale un esperto con il compito di veri- ficare la situazione economica patrimoniale e finanziaria dell’impresa.

Nel caso in cui dall’indagine svolta emerga una situazione di crisi il Tribunale assegna all’imprenditore un termine per porre in essere le misure dirette a risolverla, spirato inutilmente il quale dispone la pubblicazione della relazione nel registro delle imprese “ai fini di una trasparente e completa informazione degli operatori di mercato”.
La soluzione adottata nel disegno di legge è ovviamente oggetto di discussione alla Camera dove sono intervenute le principali associazioni di categoria, che proprio recente- mente (6/7/2016) hanno depositato relazioni di commento in cui manifestano la preoccupazione per la linea tracciata dal Governo. Infatti, la partecipazione del Tribunale a questa fase di allerta rischia di costituire un elemento disincentivante e connotato da fattori coercitivi che possono portare alla sua applicazione nei soli casi di segnalazione della crisi da parte dei creditori in cui dunque l’imprenditore sia costretto da altri a ricorrervi.

Confindustria ha invitato a eliminare completamente lo sbocco giudiziale della procedura, suggerendo in alternativa di prevedere la possibilità dell’intervento del Tribunale ai so- li casi in cui il ricorso alla procedura d’allerta sia stimolato dai creditori e non già quando l’imprenditore vi si rivolga spontaneamente. Sono stati poi mossi interessanti spunti di  riflessione relativi alla composizione degli OCC, che nello schema delineato nel testo uscito dal Consiglio dei Ministri deve stabi- lire se l’imprenditore abbia adottato misure idonee a porvi rimedio e in caso negativo attivare il Tribunale.
In considerazione della significativa responsabilità attribuita a tale organismo, Confindustria propone correttamente che non solo i componenti degli OCC siano costituiti da selezionate figure con una professionalità specifica, ma altresì che siano coinvolti rappresentanti di categoria che grazie alla conoscenza delle imprese del territorio potrebbero instaurare con le stesse un canale di interlocuzione privilegiata.

Personalmente ritengo di condividere le perplessità messe poc’anzi in evidenza, in quanto se da un lato occorre adottare soluzioni che vadano nella direzione di tutela della platea dei creditori per la quale la presenza del Tribunale in un processo di indagine della crisi è una pre- senza capace di interpretare tale istanza di tutela, dall’altra la tendenza ad abusare di figure di autorità nella soluzione dei conflitti abbassa la sensibilità culturale di emancipazione del sistema economico, riducendo la sua capacità a trovare strumenti di autoregolamentazione tesi alla rapida espulsione dal mercato dell’imprenditore in crisi.

Se è vero che l’imprenditore in crisi deve essere aiutato attraverso l’istituzione di camere di dialogo confidenziale con i creditori, idonee a trovare rapide e condivise soluzioni al problema di crisi, mi pare altresì difficile immaginare un mondo economico sorvegliato da sentinelle incaricate di svolgere quel compito di espulsione dal mercato che dovrebbe essere lasciato al mercato stesso.


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