I requisiti oggettivi della domanda di concordato

Una volta depositata la domanda corredata dai documenti necessari, il Tribunale dà il giudizio di ammissione. Vediamo quali sono gli aspetti principali di questo passaggio.

Cosa succede una volta depositata la domanda

Una volta depositata la domanda corredata dai documenti necessari, il Tribunale dà il giudizio di ammissione: eventualmente, può concedere un termine di 15 giorni per l’integrazione dei dati e per la produzione di nuovi documenti (art. 162 1° comma l.f.).

Da alcuni tribunali, questo termine di grazia ulteriore non è considerato ammissibile in caso di concordato in bianco (per via della «ritenuta perentorietà» dei termini assegnati ex art. 161 6° comma l.f. per l’integrazione della domanda).

Con decreto non soggetto a reclamo, il Tribunale dichiara l’inammissibilità della domanda se non ci sono i presupposti previsti all’art. 160 e 161: in questi casi, su istanza del creditore o del pubblico ministero il Tribunale dichiara il fallimento.

Altrimenti, il Tribunale ammette il debitore alla procedura di concordato.

Se sono previste classi di creditori, il Tribunale subordina l’ammissione anche alla valutazione della correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi.

Il giudizio di ammissibilità

Nel giudizio di ammissibilità l’attenzione va innanzitutto su

  • questioni della competenza
  • questioni del possibile conflitto tra fallimento e concordato
  • sussistenza dei requisiti per approdare al decreto di ammissione al concordato

La questione della competenza si pone prioritariamente rispetto ai gruppi societari. Infatti la nozione di sede principale dell’impresa è fatta coincidere con quella legale in mancanza di prova contraria sulla diversa sede effettiva (Cass 6886/12; Cass 5945/02). La prova della diversa sede rispetto a quella legale può porsi in caso di raggruppamenti societari che permetta la dimostrazione dell’esistenza di una direzione unitaria delle singole imprese con la conseguenza dell’attrazione della competenza verso la sede della capogruppo o della controllante (Cass 12557/2012), anche se le procedure rimangono poi formalmente distinte per ciascuna compagine societaria.

Un secondo aspetto riguarda il rapporto fra procedimento di concordato e procedimento prefallimentare, risolto dalla Cassazione Sezioni Unite 1521/201,3 nel senso della inesistenza di una pregiudizialità necessaria tra le due procedure tra le quali intercorre un fenomeno di conseguenzialità: e cioè della subordinazione della dichiarazione di fallimento alla decisione sul concordato (al contrario un rapporto di pregiudizialità tecnica può sussistere tra accordo di ristrutturazione e fallimento atteso che l’omologazione dell’accordo di fatto si risolve nella rimozione dello stato di insolvenza).

Centrale rispetto alla ammissibilità al concordato è il positivo giudizio di fattibilità che costituisce uno (se non il principale) dei requisiti della domanda di concordato.

Il giudizio di fattibilità del piano e la dichiarazione di veridicità dei dati aziendali costituiscono l’oggetto dell’attestazione da parte del professionista nominato dal debitore che deve avere requisiti di assoluta indipendenza, sottolineati anche dalla previsione di una specifica ipotesi di reato a suo carico (art 236 bis l.f.).

Il giudizio di fattibilità si compone di una valutazione giuridica ed una economica laddove la fattibilità giuridica consiste innanzitutto nell’apprezzamento della legittimità delle operazioni prospettate (che non può sussistere ogni qualvolta vengano previsti nel piano atti o operazioni contrarie a norme inderogabili); inoltre, secondo Cass. Sez. Un. 1521/13, la valutazione della fattibilità deve poter aderire alla causa concreta del concordato individuata nella sua funzione essenziale di dare soluzione alla crisi d’impresa attraverso la soddisfazione seppure parziale dei creditori con la conseguenza che ove il piano non permetta, neanche sotto un profilo di seria prognosi, il raggiungimento della sua funzione essenziale ovvero della sua causa, il giudizio sulla fattibilità non potrà essere positivo; quindi gli aspetti su cui misurare la fattibilità sono non solo la intrinseca legittimità degli atti proposti nel piano ma altresì la loro idoneità a realizzare la causa tipica del concordato così come sopra indicata.

Il Tribunale per pervenire a tale giudizio dove operare un controllo sulla correttezza delle argomentazioni e delle motivazioni addotte dal professionista a sostegno del giudizio di fattibilità del piano dovendosi altresì verificare la coerenza complessiva delle conclusioni finali prospettate.

Il giudizio di fattibilità che esprime il professionista è una prognosi che si deve fondare su una serie di dati e informazioni e valutazioni raccolti dall’interno dell’azienda: il professionista attestatore svolge funzioni assimilabili a quelle dell’ausiliario del giudice sul quale il Tribunale mantiene un potere valutativo afferente il procedimento logico utilizzato per giungere alle conclusioni cui perviene.

Scendendo nel concreto della proposta, ai fini della valutazione della ammissibilità l’indicazione nella proposta della misura del soddisfacimento e dei tempi di esecuzione del piano e dunque di adempimento sarebbe condizione di ammissibilità della domanda di concordato, tesi peraltro sostenuta anche in un passaggio della sentenza di Cassazione Sezioni Unite sopra richiamata secondo cui la proposta può assumere concretezza soltanto attraverso l’indicazione delle modalità di soddisfacimento dei crediti. La stessa pronuncia in un altro passaggio, e con riferimento al concordato con cessione dei beni afferma tuttavia che è irrilevante nell’economia della proposta concordataria e della sua fattibilità economica l’indicazione della prevedibile misura di soddisfacimento dei creditori, ritenendosi in questo caso adempiuto l’obbligo da parte del debitore dal semplice impegno a mettere a disposizione dei creditori i beni dell’imprenditore liberi da vincoli che ne impediscano la liquidazione o ne alterino apprezzabilmente il valore di tutti i suoi beni.

Riguardo alle modalità di adempimento del concordato, le prestazioni diverse dal pagamento non sembrano compatibili con il soddisfacimento dei crediti privilegiati, in quanto a costoro non sarebbe dato decidere circa l’idoneità dello strumento di soddisfazione in quanto sottratti al voto; neppure sarebbe ammissibile una soddisfazione dei privilegiati attraverso una datio in solutum di quei beni su cui sussiste la causa di prelazione in quanto vi sarebbero stridori rispetto al divieto del patto commissorio (art 2744 c.c.); potrebbe essere discussa l’ipotesi di concordato senza soddisfazione per alcuni creditori chirografari che, per esempio, in caso di continuità, potrebbero avere interesse alla prosecuzione degli affari o ad evitare il rischio di un’azione revocatoria.


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