Il Falso in bilancio

La legge del 27/05/2015 n. 69 ha modificato con pochi, ma decisivi interventi l’istituto del “falso in bilancio” disciplinato dagli artt 2621 e ss del cod. civ.; il reato era già stato oggetto di intervento legislativo nel 2003 allorchè erano state introdotte attenuazioni che ne avevano ridotto la portata repressiva. Vediamo nel dettaglio quali cambiamenti sono in atto.

La materia del falso in bilancio è stata tematica molto discussa per via della sua disponibilità ad essere utilizzata dalla magistratura per colpire condotte dei c.d. “colletti bianchi” nonché per allargare o diminuire lo spettro degli strumenti volti al controllo dell’economia e di coloro che vi operano influenzando i mercati con informazioni decettive. Rispetto alla riforma del 2003 la condotta del reato è rimasta pressochè inalterata circoscritta “all’esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero all’omissione di fatti rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica patrimoniale o finanziaria della società”.

Gli autori potenziali del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori delle società.
La nuova fattispecie ha innovato molto sulla misura della pena, sulla qualificazione del reato e sulle condizioni di punibilità.

Il nuovo falso in bilancio ha infatti eliminato:

  • la fattispecie contravvenzionale del reato (punita con l’arresto fino a 2 anni) delineandola quale delitto con incremento della pena elevata alla reclusione da 1 a 5 anni;
  • la fattispecie di reato di danno (che condizionava la persecuzione alla manifestazione di un danno), allargando ora lo spettro repressivo all’ipotesi (più vasta) del reato di pericolo (il reato è punito per il solo fatto che la condotta sia tenuta, indipendentemente dal danno procurato)
  • le condizioni di punibilità previste dalla fattispecie precedente che condizionavano la punibilità alla determinazione di una variazione del risultato economico superiore al 5% o del patrimonio netto superiore all’1%.

Poiché la versione attuale della fattispecie ha altresì espunto l’inciso “ancorchè oggetto di valutazioni” riferito ai “fatti materiali non rispondenti al vero”, la norma si è prestata a osservazioni di chi riteneva fosse escluso dal suo contesto il c.d. falso valutativo ovverosia quel falso che deriva dalla stima di un dato materiale.

Sul punto è recentemente intervenuta la Cassazione a Sezioni Unite (n.22474/2016) che ha acquietato le acque agitate dalla discussione, riconducendo anche il falso valutativo all’interno della fattispecie del falso in bilancio.

È interessante il percorso argomentativo che possiamo riassumere nelle poche espressioni che seguono:

l’origine dell’equivoco sta in chi ha voluto contrapporre i fatti materiali alle valutazioni come se “materiale” significasse “a-valutativo”; in realtà “materiale” significa “fatto essenziale”, nel senso che nel bilancio debbono essere riportati solo fatti significativi ai fini della informazione.

  • Tali fatti “materiali” per essere raccontati nel bilancio debbono essere tradotti in un’unica unità monetaria che li renda omogenei tra loro: la traduzione in unità monetaria viene operata attraverso la valutazione dei dati che deve essere eseguita secondo i dettami del codice civile e dei principi interpretativi dei dottori commercialisti.
  • Dunque la valutazione non è contrapposta alla essenzialità del fatto, ma ne è anzi elemento intrinseco grazie al quale il fatto può essere comparato ad altri e contenuto in uno stesso elaborato di bilancio volto a dare la rappresentazione vera della salute della società attraverso quell’unicità di linguaggio che l’espressione monetaria (attraverso la valutazione) rende possibile.

Dunque il dato contabile deve essere sempre valutato e portato in bilancio in termini non decettivi in modo da evitare che la sua lettura sia concretamente idonea ad influenzare il giudizio dei destinatari, inducendoli a decisioni che diversamente non avrebbero preso.

Ma chi sono i destinatari dei dati di bilancio? I fornitori che in base ad una diversa rappresentazione del bilancio non avrebbero fornito la merce o l’avrebbero fornita subordinata a maggiori garanzie, le banche che avrebbero misurato diversamente le decisioni di finanziamento delle società, oppure, nelle quota- te, il pubblico in generale che può decidere di sostenere l’impresa in base alle indicazioni lette sulle comunicazioni sociali volte ad una corretta informazione societaria.

La scorretta informazione societaria danneggia doppiamente:

  1. recando danno a quei fornitori, banche, investitori che sono entrati in relazione con chi ha immesso informazioni decettive spingendoli verso decisioni errate in quanto assunte sulla base di dati che impedivano di misurare correttamente il rischio di conservazione delle relazioni commerciali.
  2. Ma non solo, il mercato sano e pur estraneo agli effetti immediati del falso è scosso dal suo frutto velenoso in quanto l’imprenditore onesto sarà costretto ad operare in un mercato inquinato dalle altrui falsità che alterano il sistema economico ripercuotendosi anche su attività che meritano invece la fiducia del mercato e degli operatori finanziari.

Dunque tutto il tessuto economico trae vantaggio dalla severa persecuzione dei falsi nei bilanci che provocano perturbazione nella concorrenza ai danni di chi cerca di conquistare il mercato con strumenti corretti offrendo al pubblico informazioni aderenti ad una fedele rappresentazione della salute societaria.

È altresì vero che difficilmente il falso riesce ad essere punito nel momento in cui viene commesso o nel periodo immediatamente successivo e ciò per l’evidente ragione che o l’adulterazione è grossolana ed è dunque inidonea ad indurre concretamente altri in errore, ovvero, se efficace, riesce spesso ad eludere i controlli interni che le società attribuiscono ora ai soci (nelle s.r.l.) ora ai sindaci (nelle spa), permettendo un’emersione dei suoi effetti nocivi solo a distanza di tempo quando ormai il danno si è interamente prodotto. Allora il falso in bilancio trova la sua principale area di applicazione nella materia fallimentare allorchè il dissesto si manifesta in tutta la sua gravità nonostante i tentativi dell’autore del falso di ritardarne l’emersione attraverso l’adulterazione dei dati che rappresentava- no una situazione economico-patrimoniale e finanziaria differente da quella effettiva. La dichiarazione di fallimento costituisce il presupposto per l’applicazione dei reati c.d. fallimentari di bancarotta; l’art 223 della legge fallimentare attribuisce il reato di bancarotta fraudolenta (punito con la reclusione da 3 a 10 anni) “a colui che ha provocato il dissesto della società commettendo alcuno dei fatti previsti dagli artt 2621 …omissis… del codice civile”. Una recente sentenza di Cassazione (n 42272/14), che si uniforma peraltro ad un indirizzo costante della giurisprudenza, ha stabilito che “integra il reato di bancarotta impropria la condotta dell’amministratore che, esponendo nel bilancio dati non corrispondenti al vero, eviti che si manifesti la necessità di procedere ad interventi di rifinanziamento o di liquidazione in tal modo consentendo alla fallita la prosecuzione dell’attività di impresa con accumulo di ulteriori perdite negli esercizi successivi”.

Dunque le sofisticazioni del bilancio (qua- li, banalmente, la sopravvalutazione del magazzino o dei crediti riscuotibili, l’inserimento di fatture da ricevere e poi stornate nell’anno successivo, se non addirittura la formazione di fatture false) volta a ritardare l’adozione delle misure necessarie a far emergere (ove esistente) la perdita del capitale sociale, posticipando consapevolmente la comunicazione al mercato del proprio

stato di crisi, è situazione idonea, in caso di dichiarazione di fallimento, ad integrare la fattispecie del reato di bancarotta fraudolenta, punito con severità.

Ma al fine della condotta punibile con la bancarotta non è necessario un intervento attivo volto ad influenzare i destinatari della comunicazione; vorrei ricordare che le false comunicazioni sociali si perfezionano anche attraverso la condotta di chi “ometta fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società”: dunque anche la semplice omissione del deposito del bilancio che, per un amministratore di una società in crisi, può essere percepito come una omissione “veniale”, se non corretta attraverso l’ottemperamento prima del fallimento può comportare una condanna assai grave quale conseguenza del reato di bancarotta fraudolenta.


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