Le novità in materia di deducibilità fiscale delle perdite sui crediti introdotte con il D.L. 22 giugno 2012 n 83 convertito in Legge dalla L. 7/8/2012, n 134

La modifica dell’art. 101 comma 5 Testo Unico delle Imposte sui Redditi introduce una semplificazione per la deducibilità fiscale delle perdite su crediti.

La legge 7 agosto 2012 n.134 ha convertito in legge con modificazioni l’art 33 del D.L. 22 giugno 2012 n 83 che prevede la modifica dell’art. 101 comma 5 Testo Unico delle Imposte sui Redditi introducendo una semplificazione per la deducibilità fiscale delle perdite su crediti.

Il nuovo comma 5 dell’art. 101 TUIR, infatti, dispone che le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi ed individua quattro casi in cui ricorrono per legge detti elementi di certezza e precisione:

a)     il diritto alla riscossione è prescritto;

b)     il debitore è assoggettato ad una procedura concorsuale;

c)     il debitore ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato dal Tribunale;

d)     i crediti sono di modesta entità e sono scaduti da almeno sei mesi.

Quanto alle previsioni sub b) il legislatore afferma che il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dal momento in cui vengono emessi (i) la sentenza dichiarativa di fallimento, (ii) il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, (iii) il decreto di ammissione al concordato preventivo, (iv) il decreto di ammissione all’amministrazione straordinaria

Quanto alla previsione sub c) il requisito è assolto dal decreto di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis l.f.

Quanto alle previsioni sub d) è necessario che i crediti siano scaduti da almeno sei mesi, con le seguenti distinzioni:

1)     per le imprese di rilevante dimensione (che effettuano ricavi superiori ad € 150 milioni) sono considerati di modesta entità i crediti contenuti nei € 5.000,00;

2)     per tutte le altre imprese vengono considerati di modesta entità i crediti non superiori ad € 2.500,00.

Ove sussistano entrambi i suddetti requisiti (temporale e quantitativo) detti crediti potranno essere portati a perdita senza la necessità di dover dimostrare la sussistenza di procedure di riscossione coattiva rimaste infruttuose.

Per tutti gli altri crediti continua, invece, ad essere necessaria, ai fini della loro deduzione in via definitiva dal reddito d’impresa, la dimostrazione di aver infruttuosamente esperito i tentativi di riscossione coattiva (decreto ingiuntivo, e pignoramento infruttuoso).

L’ultimo capoverso del nuovo comma 5 art. 101 TUIR prevede, infine, che per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali come previsto dal Regolamento CE n. 1606/2002, gli elementi “certi e precisi” che permettono di dedurre dal reddito d’impresa le perdite su crediti sono anche quelli previsti dai suddetti principi contabili.


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