L’assetto legislativo in tema di modifica unilaterale dei contratti bancari

Ancora sull’assetto legislativo in tema di modifica unilaterale dei contratti bancari di durata e diritti di recesso (d.l. n. 70 del 13 maggio 2011)

Avevamo già introdotto l’analisi delle novità dettate dal Legislatore in tema di ius variandi da parte degli istituti di credito (d.l. n. 70 del 13.5.2011, c.d. «Decreto Sviluppo»). L’approfondimento merita alcune necessarie puntualizzazioni, come offerte della conversione in legge del predetto Decreto (l. n. 106 del 12.7.2011).

Come già cennato, l’articolo 118 TUB prevede una facoltà di modifica unilaterale dei tassi, dei prezzi e delle altre condizioni stabilite nei contratti bancari, subordinatamente al rispetto di quattro condizioni:

1) che sia circoscritta ai contratti a tempo indeterminato;

2) che sia “convenuta” con clausola espressamente approvata dal correntista;

3) che sia alimentata da un “giustificato motivo”;

4) che la modifica sia comunicata al cliente con un preavviso minimo di due mesi entro il quale il cliente possa recedere.

Lo stesso articolo al secondo comma espressamente escludeva l’estensione della modifica unilaterale dei tassi per i contratti di durata.

La menzionata Legge di conversione è da ultimo intervenuta aggiungendo, all’art. 118 T.U.B., il comma 2 bis che così prescrive: «se il cliente non è un consumatore né una micro-impresa1 … (omissis) … nei contratti di durata diversi da quelli a tempo indeterminato di cui al comma 1 del presente articolo [i.e. quelli nei quali una scadenza non è prevista, come (tipicamente) avviene per i contratti di conto corrente] possono essere inserite clausole, espressamente approvate dal cliente, che prevedano la possibilità di modificare i tassi di interesse al verificarsi di specifici eventi e condizioni, predeterminati nel contratto»

Le novità introdotte quindi permettono, anche per i contratti di durata quali il mutuo, il finanziamento, l’apertura di credito, la possibilità di variare, con modifica unilaterale della banca, i tassi di interesse stabiliti nei contratti bancari.

Nella novità introdotta viene a cadere il requisito del “giustificato motivo” che tuttavia è bilanciato dalla necessità di predeterminare in sede contrattuale gli specifici eventi e condizioni al verificarsi dei quali è possibile operare la modifica dei tassi.

La clausola che autorizza la banca alla variazione deve essere espressamente accolta dal cliente e dunque non può valere per i contratti in corso al tempo della pubblicazione della legge, richiedendosi necessariamente la stipula di un contratto nuovo.

La circostanza è espressamente chiarita nell’articolo 8, comma 5 lettera g del d.l. n. 70/2011 secondo cui «le disposizioni del comma 2-bis dell’art. 118 … (omissis) … non si applicano ai contratti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le modifiche introdotte ai contratti in corso alla predetta data sono inefficaci». Tranchant – pare proprio di dovere osservare – rispetto al prototipo della norma che si era letta nel d.l. n. 702.

  1. Per la definizione di «micro-impresa» si rimanda il lettore alla richiamata newsletter del 6 giugno 2011
  2. «ai contratti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto….. i soggetti di cui all’articolo 115 TUB [: nel nostro caso, le banche] entro il 30 giugno 2011 comunicano con le modalità indicate al comma 2 dell’articolo 118 del TUB, le modifiche apportate ai contratti medesimi. La modifica si intende approvata qualora il cliente non receda dal contratto entro 60 giorni dal ricevimento la comunicazione».


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