Il re è nudo: la falcidiabilità dell’IVA nel concordato riconosciuta dalla Corte di Giustizia Europea

La soluzione proposta è così evidente e coerente da fa venire alla memoria la fiaba di Andersen: “I vestiti nuovi dell’imperatore” nella quale si narra che solo la voce autentica e pura di un bambino riusciva a squarciare il velo dell’ipocrisia.

Con sentenza 7 aprile 2016 la seconda sezione della Corte Giustizia UE ha risposto al tribunale di Udine che gli rivolgeva il quesito interpretativo se sia ammissibile una proposta di concordato preventivo che preveda, con la liquidazione del patrimonio del debitore, il pagamento soltanto parziale del credito IVA, qualora non venga utilizzato lo strumento della transazione fiscale e non sia prevedibile per quel credito un pagamento maggiore in caso di liquidazione fallimentare e ciò sulla base dell’accertamento di un esperto indipendente e all’esito del controllo formale del tribunale.

La Corte di Giustizia Europea ha concluso disponendo che la normativa comunitaria non osta ad una soluzione quale quella indicata nel quesito.

La soluzione proposta è così evidente e coerente da fa venire alla memoria la fiaba di Andersen: “I vestiti nuovi dell’imperatore” nella quale si narra che solo la voce autentica e pura di un bambino riusciva a squarciare il velo dell’ipocrisia gridando ciò che era sotto gli occhi di tutti e cioè che il re era nudo.

Nel passato i cultori della materia ricorderanno il decreto di omologa 25/10/2007 del Tribunale di Milano nel caso “Giovenzana” che con coraggio e medesima autenticità di voce, concludeva per l’omologa di un concordato che prevedeva la falcidia del credito Iva a condizione che la maggioranza dei creditori con diritto di voto avesse accettato la proposta e che non si prospettassero soluzioni alternative concretamente praticabili al di fuori di quella proposta e del fallimento stesso in cui il trattamento riservato al credito Iva non sarebbe stato più favorevole.

In quel caso la soluzione era resa certamente più semplice dalla precedente formulazione dell’art 182 ter che nell’esclusione alla falcidiabilità faceva semplicemente riferimento ai tributi costituenti risorse proprie dell’U.E.; la successiva riforma avanzata con il D.l. 29/11/2008 n 185 convertito in Legge 14/2009 ha introdotto all’art 182 ter l.f. la disposizione secondo cui: ”con riguardo all’imposta sul valore aggiunto la proposta può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento” che rendeva più difficile superare l’ostacolo della falcidiabilità del tributo.

La tesi della non falcidiabilità veniva cavalcata dalla Cassazione che con una serie di pronunce (cfr Cass 22931/2011; Cass 7667/2012; Cass 44283/2013) si è schierata per la natura sostanziale della disposizione contenuta nell’art 182-ter l.f. nonostante la rubrica dell’articolo la confini all’interno dell’istituto della transazione fiscale.

La Cassazione indicava la fonte della obbligatorietà del pagamento integrale dell’IVA proprio nella direttiva del Consiglio 2006/112/CE citata attualmente dalla Corte di Giustizia Europea per escludere la violazione di un principio di ordine pubblico internazionale da parte della domanda di concordato che a certe condizioni proponga la falcidia.

Alcune corti di merito soprattutto di Genova (C. A. Genova 27/7/2013), la Spezia (tr La Spezia 24/10/2013) e Venezia (C.a. Venezia 7/5/13) negli anni passati avevano continuato a far valere la loro voce fuori dal coro sostenendo l’eccezionalità della disposizione contenuta nell’art 182-ter l.f. la quale prescrive l’obbligo dell’integrale pagamento dell’IVA, con la conseguenza che il suo ambito di applicazione va limitato all’istituto della transazione fiscale (cfr. per tutte C.A. Venezia 23/12/2013).

La soluzione delle Corti di merito era confortata anche dall’art 160 c. 2 l.f. che vieta l’alterazione delle cause legittime di prelazione, circostanza che si veniva ordinariamente a verificare tutte le volte in cui nel concordato con stralcio del privilegio, l’Iva (che risulta graduata al 19′ posto dell’art 2778 c.c nella graduazione dei privilegi generali) risultava pagata per intero mentre altri crediti privilegiati poziori venivano falcidiati.

A questa incongruenza alcuni giudici di merito (capofila Trib Torino 22/01/2015) cercavano una soluzione disponendo che in presenza di Iva tra i debiti il rispetto del principio della inalterabilità dei privilegi imponeva che tutti i crediti privilegiati con collocazione anteriore rispetto ad essa dovevano essere pagati interamente al 100% (salvo intervento di finanza esterna a soccorso dell’IVA) con la conseguenza che ciò rendeva applicabile l’apertura alla falcidia del credito privilegiato soltanto per l’unico credito collocato al 20′ posto dell’art 2778 c.c. il che costituiva obiettivamente un aberrazione giuridica ed uno stravolgimento della ratio della legge.

Almeno a questa interpretazione la Cassazione ha saputo porre un argine (cfr Cass 2560/2016) affermando che il pagamento integrale dell’Iva non altera le cause legittime di privilegio ma sempre ricorrendo ad equilibrismi e ad affermazioni giuridiche che si avvicinano sempre più a petizioni di principio ed in quanto tali non incrollabili.

La soluzione facile ed evidente l’ha finalmente comunicata la Corte di Giustizia: chissà se i giudici nazionali sapranno cogliere questa manna dal cielo che permette di rimettere in ordine tutti i principi con semplicità elementare.

Finalmente sappiamo che il re è nudo.


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