Il Trust liquidatorio a sostegno del concordato preventivo

Commento a cura dell’avv.to Gianfranco Benvenuto, studio Benvenuto

Il Tribunale di Bergamo con provvedimento 12/03/2018 ha ammesso alla votazione dei creditori un concordato preventivo nel quale il debitore ha proposto un Trust liquidatorio a sostegno della sua esecuzione.

Il caso è raro e merita alcune riflessioni che permettano di coglierne i risvolti positivi e potenzialmente replicabili.

La società Alfa, in stato di insolvenza, propone ai creditori il soddisfacimento dei crediti attraverso la propria ricapitalizzazione assicurata dal fondo di ristrutturazione Beta (che si candida quale finanziatore) ed il ricavato dalla vendita di tutti i beni non strategici e dei crediti devoluti in un Trust fund che il debitore pone sul mercato come lotto unico sulla base dell’offerta d’acquisto avanzata dallo stesso finanziatore Beta.

L’offerta di Beta sul Trust fund stimola l’avvio delle procedure competitive ex art 163 bis l. Fall. che assicurano trasparenza all’acquisto delle attività in lotto unico e un possibile rialzo del prezzo con il coinvolgimento di soggetti specializzati nella gestione di crediti deteriorati e di assets di difficile esitazione.

Il Trust liquidatorio nella nostra giurisprudenza ha vissuto momenti travagliati.

L’ultimo orientamento noto dei giudici milanesi (cfr. Giudice del Registro delle imprese di Milano 22/09/2013 in Trusts e Attività Fiduciarie, 2014, 307 e Trib. Milano 22/11/2013 in www.ilcaso.it) era nettamente indirizzato a rifiutare la cancellazione della società richiesta a seguito di una liquidazione giudicata fittizia perché deliberata contestualmente alla devoluzione di tutto il patrimonio in un fondo liquidatorio che si assume il compito di svolgere le stesse funzioni che la legge attribuisce alla liquidazione della società.

La ragione di questo orientamento è che la legge prevede l’approdo alla cancellazione (che comporta la estinzione, con le note conseguenze sul fallimento) come conseguenza della liquidazione e non come fase anticipata e svincolata da essa.

Al di là dell’impiego abusivo dello strumento giuridico del Trust occorre registrare tuttavia che la Cassazione con la sentenza del 09/05/2014 n 10105, pur reprimendo espressamente le forme di Trust “falsamente liquidatori” che si pongono lo scopo di eludere l’applicazione della normativa concorsuale volta a disciplinare la situazione dell’insolvenza, ha invece sdoganato la figura del Trust autenticamente liquidatorio e quello c.d. “di salvataggio”; il primo teso a realizzare una modalità alternativa alla liquidazione disciplinata dagli artt. 2487 e ss c.c. che consenta al Trustee di eseguire le operazioni di liquidazione e all’impresa di cancellarsi dal registro; il secondo istituito da un imprenditore in stato di crisi reversibile che mira a scongiurare un’istanza di fallimento o a favorire soluzioni negoziali della crisi utilizzando il Trust in appoggio a soluzione concordate.

In quest’ultima applicazione il giudice dovrà verificare con grande severità la “causa concreta” del Trust al fine di evitare possibili elusioni della materia concorsuale a danno dei creditori.
Occorre segnalare che gli esempi che la giurisprudenza ha fin qui esaminato di Trust di salvataggio attengono a soluzioni segregative disposte da un terzo per rafforzare la serietà dell’offerta rivolta a sostegno della proposta concordataria.

A titolo esemplificativo si riportano le seguenti massime: “è ammissibile una proposta di concordato preventivo di natura sostanzialmente liquidatoria accompagnata dall’istituzione di un Trust con il quale il disponente destini beni propri per la soddisfazione dei creditori” (Trib. Ravenna 04/04/2013 in Trusts e Attività Fiduciarie 2013, 632; conforme Trib. Ravenna 22/05/2014 in Trusts e Attività Fiduciarie 2014, 635).

“È meritevole di tutela il Trust liquidatorio con il quale il fideiussore di una società in procinto di depositare una domanda di concordato preventivo appone sui propri beni un vincolo di destinazione a favore dei creditori del concordato” (Trib. Forlì 4/2/2015 in I Contratti , 2015, 437).
L’esposizione dei casi illustrati è utile per cogliere come l’effetto segregativo, tipico del Trust, in essi si giustifica con il fatto che la proprietà dei beni destinati a soddisfare i creditori concorsuali è in capo ad un terzo che, attraverso il Trust, realizza una protezione che li sottrae all’aggressione dei propri creditori rinforzando così la tutela di quelli concorsuali.

Al contrario, il caso esaminato dal Tribunale di Bergamo attiene a beni soltanto del debitore proponente il concordato che è pertanto poco sensibile al vantaggio segregativo che si realizza già, in ogni caso, con il deposito della domanda stessa di concordato ex art 168 l. fall.
L’elemento di novità e di particolarità dunque consiste proprio nella destinazione dei beni e crediti in un contenitore (costituito dal Trust) sul quale sia possibile accendere una competizione di offerte di acquisto in blocco.

La scelta permette da un lato l’abbattimento degli elementi di incertezza legati all’esitazione dei beni e al recupero dei crediti e dall’altra la riduzione dei tempi di riscossione a favore dei creditori con allargamento della forbice di convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria fallimentare i cui tempi sono senza dubbio più lunghi.

Peraltro l’acquirente (se è il medesimo che ha avanzato l’offerta iniziale) potrà veicolarli sul mercato delle cartolarizzazioni destinandoli a studi specializzati proprio al recupero del credito e alla vendita (al meglio) dei beni, consentendo altresì la realizzazione di un markup che può essere proficuamente riversato a vantaggio dei creditori concorsuali.


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