La cessione del quinto nella legge del sovraindebitamento

Commento a cura dell’Avv. Gianfranco Benvenuto

Nella procedura del sovraindebitamento poche tematiche hanno visto una proliferazione così ricca di provvedimenti come quella che attiene alla cessione del quinto dello stipendio anteriore alla procedura di sovraindebitamento.

Nel conflitto tra il debitore, che intende includere nel proprio piano anche le retribuzioni o i crediti futuri di TFR già ceduti o assegnati in esecuzione coattiva e il creditore che pretende di rimanere estraneo alla regola del concorso, quest’ultimo, nel panorama giurisprudenziale, risulta quasi sempre soccombente ma con motivazioni differenti che rivelano la vivacità del dibattito su questa tematica.

A differenza del fallimento, ove la soccombenza delle ragioni del creditore è ancorata ad istituti che orientano con maggior facilità la scelta dell’interprete, nella procedura di sovraindebitamento l’assenza di norme quali l’art 44 l.f. (relativa all’inefficacia degli atti che incidono sul patrimonio del debitore) o l’art 55 l.f. (responsabile della scadenza immediata di qualsiasi debito rateizzato), pongono l’interprete su un terreno più sdrucciolevole.

La gamma delle soluzioni proposte è varia e di seguito se ne offre una sintetica selezione.

Il Tribunale di Milano (9/7/2017 ) ha riconosciuto la prevalenza del diritto del creditore assegnatario in assenza, nella legge 3/2012, di una norma omologa a quella dell’art 44 l.f.

Il Tribunale di Livorno (con due pronunce analoghe del 21/09/2016 e del 15/02/2017 ) ha viceversa ritenuto soccombente il creditore sul presupposto che la cessione riguarda crediti futuri non sottratti al patrimonio del debitore fino a che non vengono ad esistenza.

Il Tribunale di Grosseto (9/5/2017 ) ha risolto il tema affermando che se la cessione permettesse la sottrazione di risorse al sovraindebitamento ciò si porrebbe in termini di incoerenza con il sistema.

Autorevole dottrina (Vitiello ) considera inscindibile dalla natura concorsuale del sovraindebitamento il principio espresso dall’art 55 l.f. che determina il venir meno della rateizzazione del debito da soddisfarsi con tutto il patrimonio disponibile.

Il Tribunale di Torino (8/6/2016 ) desume dagli effetti obbligatori della cessione del credito futuro la conservazione della titolarità del credito in capo al debitore che ne può disporne in applicazione della L 3/2012.

Infine il Tribunale di Monza (26/07/2017 ) richiamando l’art 2918 c.c. che tratta della cessione del fitto per un periodo eccedente il triennio, assimila ad esso la cessione dello stipendio, raccogliendo le stesse conclusioni della norma citata che, di fronte ad un pignoramento, limita al triennio l’efficacia della cessione precedentemente notificata.

Agli argomenti proposti dalla giurisprudenza citata se ne possono aggiungere altri che affondano la loro ragione nella natura concorsuale della procedura di sovraindebitamento, chiaramente dichiarata sia nell’art 6 che nell’art 7 della legge 3/2012.

Il principio di concorsualità si nutre a propria volta di quelli di universalità, segregazione del patrimonio e rispetto della par condicio, in ordine ai quali la conservazione del diritto di un solo creditore, per di più chirografario, su una quota del patrimonio del debitore costituirebbe uno iato di difficile conciliazione con il sistema.

Si aggiunga che gli artt 553 c.p.c. e 2928 c.c. sono espliciti nel dichiarare che il credito dell’assegnatario del credito pignorato si soddisfa solo con “l’esazione” che in caso di cessione di stipendio si ha non prima che il credito (futuro) venga ad esistenza e gli sia messo a disposizione, il chè equivale ad equiparare l’assegnazione del credito conseguente al pignoramento, alla cessione del credito pro solvendo.

Se dunque il trasferimento del credito futuro a favore del cessionario opera solo al momento in cui verrà ad esistenza (pro solvendo), ciò significa che il debitore lo conserva nel suo patrimonio sino a che esso viene a scadenza, potendolo dunque destinare ad una procedura concorsuale dal carattere universale volta alla soddisfazione dei crediti con criteri di concorsualità e par condicio.

Peraltro la Cassazione con la sentenza n 1227/2016, sebbene pronunciata nel solco della legge fallimentare, è giunta alle medesime conclusioni, facendo ricorso al principio di inefficacia degli atti di disposizione post fallimento di cui all’art 44 l.f. che, seppur espresso da una norma non presente nella L 3/2012, è assorbito da quello di segregazione e di concorsualità che alimentano la stessa legge sul sovraindebitamento.

Pertanto non ritengo si debbano avere dubbi circa la liceità dell’utilizzo, nella procedura di sovraindebitamento, anche del credito futuro ancorchè ceduto, in quanto esso, al pari del restante patrimonio, costituisce una risorsa a cui può il debitore può ricorrere mettendolo a disposizione della pluralità dei creditori concorsuali (ovverosia anteriori al decreto di ammissione alla procedura).

In particolare non si condivide l’applicazione alla cessione del credito dell’art 2918 c.c. operata dal Tribunale di Monza in quanto la natura concorsuale della procedura di sovraindebitamento avvolge il patrimonio del debitore di effetti più pervasivi rispetto a quelli prodotti dal pignoramento individuale, in quanto alimentati dal principio dell’universalità.

A tale riguardo un conforto alla tesi qui sostenuta deriva dalla constatazione che la legge n 3/2012 detta solo tre limitazioni alla destinazione di tutto il patrimonio al soddisfacimento dei creditori concorsuali, per favorire il soddisfacimento prioritario: a) dei crediti impignorabili, b) dei crediti di IVA e ritenute e c) dei crediti privilegiati nei limiti del valore dei beni destinati a soddisfarli; i crediti derivanti dalla cessione del quinto dello stipendio non sono ricompresi in queste eccezioni e pertanto nulla impedisce che siano trattati alla stregua di tutti gli altri ai quali il debitore riserva il patrimonio secondo principi di par condicio.


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