Le domande congiunte per crisi familiare nel sovraindebitamento

Commento a cura dell’avv.to Gianfranco Benvenuto, studio Benvenuto

La Legge 3/2012 sul sovraindebitamento risente di una forte dipendenza dalla legge fallimentare, rispetto alla quale gli istituti sono stati tratteggiati per lo più miniaturizzando quelli presenti nel R.D. 267/1942, con l’handicap che il modello ha un’anzianità di oltre 70 anni ed una notevole distanza dai problemi attuali che la nuova legge è volta risolvere.

Uno degli aspetti che maggiormente risente di questa distanza epocale è quello delle domande congiunte che rappresentano un’esigenza sentita nel tessuto sociale nel quale la legge vuole incidere, in quanto frequentemente il sovraindebitamento ha un’origine determinata dalle necessità della famiglia.

L’art. 70 contenuto nella bozza del Decreto Delegato circolarizzato a seguito della Legge delega 19/10/2017 n. 155 (nota come “Riforma Rordorf” delle procedure concorsuali), tenta di accorciare le distanze prevedendo esplicitamente la possibilità di presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento per i membri di una stessa famiglia, a condizione che le masse attive e passive rimangano distinte.

La legge attuale non contempla tale possibilità disegnando la figura del debitore sul modello della persona fisica e non del nucleo familiare.

La giurisprudenza si destreggia con i pochi strumenti normativi a disposizione affrontando la questione con taglio pratico.

Il Tribunale di Napoli Nord (18/05/2018 est. De Vivo in www.ilcaso.it) ammette esplicitamente la ritualità del piano del consumatore presentato dai due coniugi debitori, affermando che siffatta possibilità “non è esclusa dalla normativa in materia mentre in concreto il piano è strutturato in modo da delineare in maniera chiara la situazione debitoria facente capo a ciascuno dei coniugi e dunque consente di valutarne separatamente i presupposti di ammissibilità”.

Il Tribunale di Mantova (8/4/2018 est. De Simone in www.ilcaso.it) in un caso di liquidazione del patrimonio ex art 14 ter L 3/2012 afferma che “il concetto di “debitore” di cui all’art 6 L n 3/2012 può essere interpretato estensivamente financo a comprendere i componenti della famiglia che versi nella situazione rappresentata dalla norma e questo per rispondere a ragioni di economia processuale per agevolare i debitori e per una miglior tutela dei creditori”.

“Ai fini dell’esdebitazione dei componenti della famiglia che accedono congiuntamente alle procedure di sovraindebitamento il giudizio di meritevolezza può essere positivamente espresso ogni qualvolta il disequilibrio finanziario si colleghi ad un’incapacità di rimborso dell’esposizione debitoria connessa all’imprevisto familiare (ad es. malattia/perdita di lavoro).”

Queste due pronunce rivelano il tentativo di superare le lacune della legge rispetto alla problematica delle domande congiunte mettendo a nudo le questioni giuridiche di maggior rilievo.

Infatti non vi è dubbio che nei casi di crisi familiare in cui lo squilibrio finanziario ruota intorno a ragioni di debito comune, provocato da uno shock che ha colpito il nucleo familiare nella sua totalità, è poco coerente affidare la soluzione dell’insolvenza ad un piano proposto da un unico componente della famiglia od appesantire i costi della procedura sdoppiando i ricorsi proposti singolarmente dai due coniugi.

A complicare il ricorso ad una soluzione congiunta sono: i) l’art 2740 c.c. che prevede una responsabilità personale e che presuppone appunto la separazione delle masse e ii) il giudizio di meritevolezza per il quale la legge non offre spunti che consentano una valutazione congiunta.
A tale ultimo riguardo infatti, tanto per il piano del consumatore quanto per la liquidazione, il legislatore chiede che sia svolta un’indagine sulla diligenza impiegata dal debitore “persona fisica” nell’assumere volontariamente le obbligazioni (cfr. artt. 6 e 14 ter L. 3/2012).

Il Tribunale di Milano con il provvedimento del 6/12/2017 ha affrontato un caso di accordo di ristrutturazione riguardante i due componenti di una famiglia che si erano indebitati sostanzialmente nei confronti delle medesime società finanziarie rispetto alle quali il monte debiti non permetteva più un soddisfacimento totale.

Il legale dei coniugi ha proposto un unico ricorso di sovraindebitamento al cui interno ha tuttavia svolto due domande sottoposte però alla medesima condizione della reciproca ammissione.
La soluzione adottata che conservava pragmaticamente le masse distinte, ha il merito di presentarsi alla platea dei creditori come una proposta unitaria rimettendo a costoro la responsabilità di accogliere o rigettare nel suo complesso la proposta per la quale la separazione delle masse rappresenta in realtà un elemento di cornice.

Il Tribunale ha accolto la proposta e la soluzione prospettata proprio perché le masse sono state tenute separate permettendo formalmente quel rispetto dell’art 2740 c.c. che costituisce il principale ostacolo alla proposizione di una domanda congiunta che presenti un unico attivo ed un unico passivo come se il nucleo familiare esprimesse un’unica responsabilità patrimoniale.

Quella tracciata dalla decisione in commento è la soluzione adottata come modello dal Tribunale di Milano che richiede per l’appunto due domande separate (anche se introdotte con un unico ricorso), supportate da esposizione separata dei requisiti e dall’indicazione di masse disgiunte, il che permette almeno una gestione unitaria della domanda; occorre tuttavia aggiungere che in questo caso il Tribunale non si è dovuto confrontare con la tematica della meritevolezza, requisito assente nell’accordo di ristrutturazione, il che lascia incerti sull’adozione della medesima soluzione anche di fronte ad un piano del consumatore o ad una liquidazione in cui la diligenza nell’indebitamento può assumere valori diversi tra i differenti componenti della stessa famiglia.


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