La nozione di consumatore al test delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento

a cura dell’Avv. Gianfranco Benvenuto

Il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (di seguito: CCII), varato con il D.Lgs. 17 giugno 2022 n. 83 ed entrato in vigore lo scorso 15 luglio 2022, disciplina le procedure di regolazione della crisi da sovraindebitamento agli artt. da 65 a 83 nonché la procedura di liquidazione ora rubricata “controllata” dagli artt. 268 a 277, archiviando così la L. 3/2012 che, ai sensi dell’art. 390 CCII, troverà ancora applicazione solo per le procedure aperte prima del 15 luglio 2022 e ancora pendenti.

Sul versante delle condizioni per accedere alle procedure di sovraindebitamento, il CCII introduce una nuova definizione del requisito oggettivo e un’elencazione analitica delle figure di sovraindebitati ricavandole per sottrazione dalla loro estraneità alla liquidazione giudiziale.

Le disposizioni di recente introduzione, spingono verso nuove variabili al perimetro del requisito soggettivo richiesto per l’accesso alla procedura della Ristrutturazione dei Debiti, in conseguenza della scelta strategica del legislatore di assegnare il Concordato Minore a tutte le figure di sovraindebitati elencate nell’art. 2 co.1 lett. c), con l’esclusione del Consumatore a cui è riservata, appunto, la procedura di Ristrutturazione dei Debiti ex art. 67 CCII.

A tal proposito, appare opportuno richiamare la definizione di “Consumatore” recepita dal CCII all’art. 2 co.1 lett. e) secondo cui è tale: “la persona che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale commerciale artigiana o professionale eventualmente svolta anche se socio di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV, e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali”.

La nozione di consumatore sposata dalla giurisprudenza, si richiama alla sentenza di Cassazione n.1869/2016 che ne ha dato la seguente definizione: “debitore, persona fisica, che risulti aver contratto obbligazioni per far fronte ad esigenze personali o familiari senza riflessi diretti in un’attività di impresa o professionale propria”.

Sino allo scorso 15 luglio il debitore persona fisica che avesse avuto debiti di origine anche solo indiretta o collegata ad un’attività di impresa o professionale, aveva solo la possibilità di rivolgere ai creditori una proposta di Accordo di composizione della crisi ex art. 10 l. 3/12, sottoponendola al loro voto.

Con l’introduzione del CCII, però, questa opzione sembrerebbe impedita: la figura del debitore persona fisica che sia stata in passato imprenditore o professionista e che abbia, dunque, conservato debiti derivanti da dette attività, viene ad esser confinata in una area di frontiera tra le due procedure di sovraindebitamento (Concordato Minore e Ristrutturazione dei debiti), con il rischio di vedersi escluso da entrambe.

Infatti, l’art. 74 CCII propone due ipotesi di Concordato Minore: la prima, “in continuità”, consente di proseguire l’attività imprenditoriale e professionale mentre la seconda, “liquidatoria”, è ammessa solo alla condizione che il debitore contribuisca alla soddisfazione dei creditori in misura apprezzabile con un apporto di finanza esterna.

Dunque, il piccolo imprenditore o il professionista che abbia cessato la propria attività, ontologicamente escluso dalla proposta concordataria in continuità, dovrebbe necessariamente orientarsi alla soluzione liquidatoria che, tuttavia, come già visto, gli impone non solo un apporto di risorse esterne ma pure sostanziose.

Tale ultima condizione costituisce un ostacolo insuperabile in quanto le risorse esterne, che necessariamente devono collocarsi al di fuori del perimetro patrimoniale del debitore, restano anche al di fuori della sua stessa portata, potendo solo derivare dalla formazione di un nuovo debito (circostanza contraria allo stesso spirito della legge) o da improbabili donazioni che sfuggono però alla volontà e progettualità del sovraindebitato.

Questa figura di debitore persona fisica è, allora, limitata dal perimetro del suo stesso patrimonio che, sebbene già interamente destinato al soddisfacimento dei creditori, non è sufficiente, ma deve necessariamente essere integrato da un apporto ulteriore sul cui reperimento, tuttavia, non può fare alcun ragionevole affidamento.

E’, dunque, evidente come la norma abbia come destinatario un modello societario che può, nell’eventualità, contare sulle risorse dei soci o dell’amministratore, intanto ed in quanto abbiano a ciò interesse, mentre le figure prese qui in esame, rebus sic stantibus, non possono fare altro che chiedere l’accesso alla liquidazione controllata.

Tuttavia, a complicare ulteriormente la posizione dell’imprenditore cessato, il CCII ha introdotto un ulteriore ostacolo alla presentazione della domanda di Concordato minore: l’art. 33 co.4 CCII ne vieta il ricorso all’imprenditore cancellato dal registro delle imprese che, dunque, privo di strumenti alternativi per la risoluzione del proprio sovraindebitamento, non potrà far altro che orientarsi verso la liquidazione controllata ex art. 268 e ss. CCII.

Tale problema, che rappresenta un vulnus tra gli strumenti di regolazione della crisi da sovraindebitamento, potrebbe trovare una soluzione mediante una lettura elastica della nozione di “consumatore”, in linea con il dispositivo della norma che fotografa la situazione debitoria attuale della persona fisica richiedendo che, nel presente “agisca” per scopi estranei all’attività imprenditoriale, pur avendola “eventualmente” svolta nel passato.

Nella L. 3/2012 anteriore alla novella dell’art. 4ter D.L. 137/2020, (e nel cui contesto è stata pronunciata la sentenza di Cassazione n.1869/2016) la nozione di consumatore era ancorata alla persona fisica che “ha assunto obbligazioni per scopi estranei all’attività imprenditoriale”. Di conseguenza, al debitore persona fisica che avesse avuto debiti derivanti dall’attività imprenditoriale o professionale svolta, era impedito l’accesso al Piano del consumatore ex art. 12bis L. 3/2012.

Al contrario, la definizione sposata oggi dal legislatore è, invece, inclusiva della fattispecie qui in commento in quanto abbraccia qualunque persona fisica che, al momento del deposito della domanda di accesso allo strumento di regolazione della crisi da sovraindebitamento, si sia spogliata della veste di imprenditore o professionista indipendentemente dal proprio diverso passato professionale dal quale abbia ereditato debiti.

Accreditando tale nozione di consumatore, anche l’ex imprenditore o l’ex professionista potrebbero accedere alla Ristrutturazione dei debiti senza pregiudizio dei creditori per i quali, la separazione del debitore dal circuito economico in cui era inserito nel passato, fa cadere il loro interesse al voto sulla convenienza della proposta concordataria poiché non avrebbero motivo di trattare il debitore in maniera differente rispetto al consumatore “tradizionale”.

Infatti, anche la Ristrutturazione dei Debiti garantisce, comunque, ai creditori un trattamento non inferiore rispetto a quello che ricaverebbero dalla liquidazione e, dunque, l’esclusione dell’ex professionista o ex imprenditore da tale procedura risulta priva di fondamento logico in quanto, oltre a relegarli ingiustificatamente alla sola liquidazione controllata, li esporrebbe a possibili ritorsioni personali che nulla hanno a che vedere con lo spirito della legge di favorire il fresh re-start del debitore.

Infine, appare opportuno sottolineare come questa soluzione consente anche all’ex imprenditore o ex professionista, di salvaguardare la propria abitazione principale come ogni altro consumatore con il quale condivide, peraltro, le stesse fragilità economiche.


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