Opponibilità dell’usucapione alle procedure concorsuali
L’usucapione, quale modo di acquisto a titolo originario fondato su un fatto giuridico e non su un atto negoziale, è opponibile alla massa dei creditori anche in assenza di un titolo trascritto anteriormente alla dichiarazione di fallimento.
L’importanza della decisione
La pronuncia in commento si segnala per l’impatto sistematico in materia di rapporti tra usucapione e procedura concorsuale, ponendosi in discontinuità rispetto all’orientamento espresso da Cass. n. 12736/2021
. La Suprema Corte affronta il tema dell’opponibilità dell’acquisto per usucapione al fallimento e della proponibilità della relativa domanda nell’ambito del procedimento di rivendica disciplinato dall’art. 103 l.fall., approdando a una soluzione che valorizza la natura originaria dell’acquisto usucapivo e la sua estraneità al sistema della pubblicità immobiliare.
Il Collegio muove dalla distinzione, di matrice tradizionale, tra acquisti a titolo derivativo e acquisti a titolo originario, evidenziando come le regole sull’opponibilità degli atti al fallimento — segnatamente l’art. 45 l.fall. — siano strutturalmente riferibili ai soli atti negoziali provenienti dal debitore e non possano essere estese a fattispecie acquisitive fondate su meri fatti giuridici.
In tale prospettiva, l’usucapione viene qualificata quale modo di acquisto che prescinde non soltanto dal consenso del precedente titolare, ma anche dalla continuità delle trascrizioni e dalla previa pubblicità immobiliare.
La distinzione tra acquisti derivativi e originari
La Corte prende le distanze dall’impostazione secondo cui il rivendicante sarebbe tenuto a munirsi di un titolo opponibile anteriormente trascritto rispetto alla dichiarazione di fallimento.
Una simile ricostruzione, osserva l’ordinanza, finirebbe per assimilare impropriamente l’usucapione agli acquisti derivativi, obliterandone la peculiare struttura causale.
L’effetto acquisitivo derivante dal possesso ultraventennale opera, invece, direttamente ex lege e resta opponibile anche alla massa dei creditori, indipendentemente da qualsiasi formalità pubblicitaria.
Particolarmente significativa è inoltre l’affermazione secondo cui la dichiarazione di fallimento non interrompe il decorso del termine utile ad usucapire. Solo l’esercizio di un’azione petitoria o restitutoria da parte del curatore può incidere sul possesso utile, in coerenza con i principi generali elaborati in materia di interruzione dell’usucapione. Ne deriva che la procedura concorsuale non assume, di per sé, efficacia ostativa al maturare dell’acquisto a titolo originario.
Opponibilità immediata dell’usucapione
Sotto il profilo processuale, la decisione supera definitivamente la tesi dell’incompatibilità tra domanda di usucapione e procedimento di accertamento del passivo.
La Corte valorizza, da un lato, l’evoluzione dell’art. 24 l.fall. successiva alla riforma del 2006 e, dall’altro, la possibilità di svolgere attività istruttoria anche nell’ambito del procedimento fallimentare e del successivo giudizio di opposizione.
In tal modo viene riconosciuta piena ammissibilità alla domanda di rivendica fondata su usucapione nelle forme dell’art. 103 l.fall.
La pronuncia appare condivisibile nella misura in cui restituisce coerenza sistematica al rapporto tra disciplina concorsuale e diritti reali, evitando che il fallimento si traduca in una forma impropria di sterilizzazione degli effetti dell’usucapione.
L’approdo interpretativo raggiunto dalla Corte consente inoltre di riallineare la procedura fallimentare ai principi già consolidati in materia di esecuzione individuale, ove l’acquisto per usucapione è pacificamente opponibile mediante opposizione di terzo.
Il fallimento non interrompe il termine ad usucapire
Il principio di diritto enunciato dalla Cassazione assume pertanto una portata di particolare rilievo, poiché riafferma la prevalenza della natura sostanziale dell’acquisto a titolo originario rispetto alle esigenze di certezza formale proprie del sistema concorsuale e pubblicitario.