Sindaco unico e clausole statutarie

L’art. 35 del D.L. n. 5/2012 (cosiddetto decreto semplificazioni) ha portato alcune modifiche alle novità in tema di sindaci delle Srl e delle Spa

L’art. 35 del D.L. n. 5/2012 (cosiddetto decreto semplificazioni) ha recato alcune modifiche alle novità in tema di sindaci delle S.r.l. e delle S.p.A. già introdotte dalla legge 183/2011 (cosiddetta legge di stabilità 2012) con la previsione (agli articoli 2477 e 2397 c.c.) della nomina di un sindaco unico.

Per le S.r.l. occorre notare che il legislatore ha introdotto una novità anzitutto lessicale, raggruppando le figure del “sindaco unico” e del “collegio sindacale” sotto la locuzione “organo di controllo”.

La nomina di un organo di controllo (come sopra inteso) o di un Revisore rimane facoltativa e demandata alla previsione statutaria; lo statuto potrà determinare se il controllo sarà affidato ad un organo collegiale, ad un organo unipersonale oppure ad un Revisore. Nel caso in cui lo statuto non operasse alcuna scelta fra le tre figure sopra indicate, il controllo sarà demandato ex lege al sindaco unico.

Invariate sono le condizioni in presenza delle quali sorge l’obbligo di nomina di un organo di controllo, identificate nelle seguenti:

  1. se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le S.p.A.;
  2. se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
  3. se controlla società obbligata alla revisione legale dei conti;
  4. se per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell’articolo 2435 bis c.c. (un attivo dello stato patrimoniale pari o superiore a € 4.400.000; ricavi pari o superiori a € 8.800.000; una media degli occupati pari o superiore a 50 unità).

L’ultima riforma ha quindi risolto il quesito se per le S.r.l. sia obbligatoria ovvero facoltativa la nomina di un sindaco unico, accogliendo la seconda opzione e demandandone la decisione alla volontà assembleare, riversata nello statuto. Nel caso lo statuto nulla preveda, la scelta ricadrà ex lege sull’organo uni personale.

Con il D.L. 212/2011 (cd. decreto giustizia) è stato chiarito per le S.r.l. che i collegi sindacali nominati entro il 31 dicembre 2011 resteranno in carica fino alla loro naturale scadenza.

Nelle S.p.A., invece, la possibilità di nomina di un sindaco unico è data soltanto per quegli enti il cui statuto ne preveda la nomina in composizione unipersonale e che, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei limiti indicati dal primo comma dell’articolo 2435 bis c.c. (e che quindi possano compilare il bilancio in forma semplificata).

Per le S.p.a. è stato dunque abbandonato il riferimento patrimoniale di 1 milione di euro, adottato con la legge di stabilità.

Rimangono irrisolte, tuttavia, alcune problematiche.

Per le S.r.l., il legislatore ha introdotto la possibilità di affidare il controllo di legalità ad un Revisore, in sostituzione dell’organo di controllo: tuttavia le due figure non sono fungibili, in ragione delle diverse competenze che la legge affida loro. Infatti, se il sindaco (unico o collegiale) nell’ambito del controllo di legalità potrà esercitare anche la revisione legale dei conti, non sarà possibile invece per il revisore attuare il c.d. controllo di legalità durante lo svolgimento delle sue proprie funzioni, a meno di sovrapporre completamente le due figure, assimilandone completamente le competenze.

Circa la domanda se sia necessaria sempre per le S.r.l. ricorrere alla modifica degli statuti, gli interpreti concordano con la soluzione negativa: in tutti quei casi nei quali lo statuto rimanda per lo più alle norme del codice civile per la formazione dell’organo di controllo, la nuova disciplina deve intendersi integrativa delle regole statutarie, con la conseguenza che, alla prima scadenza dell’organo di controllo successivo all’entrata in vigore della riforma, la S.r.l. potrà nominare il sindaco unico.

Soluzione diversa deve invece adottarsi in quei casi nei quali, nello statuto, esistano delle regole che disciplinano la modalità di nomina dei membri del collegio, per esempio a tutela dei diritti delle minoranze (si pensi alla regola che istituisce la nomina dei membri del collegio mediante il ricorso del voto di lista, che consente la designazione di un sindaco anche ad una parte minoritaria della compagine sociale).

Poiché una scelta di tale genere è tuttora legittima, considerato che prevale il principio di libertà normativa dello statuto intanto ed in quanto non impatti in violazione di legge o di norme inderogabili, ne consegue che in siffatta ipotesi il nuovo regime dispositivo contenuto nell’articolo 2477 c.c. deve ritenersi derogato dalle clausole statutarie preesistenti, che evidenziano una volontà ad esso contraria.

A questo riguardo, diversa è la disciplina per le S.p.a., nelle quali la scelta del sindaco unico deve essere prevista specificamente nello statuto, che dovrà quindi essere modificato e aggiornato nel caso in cui i soci gradissero tale opzione.

Un altro quesito riguarda le S.p.a., per le quali il nuovo comma 3 dell’art. 2397 c.c. stabilisce che l’assemblea debba provvedere alla nomina del Collegio Sindacale entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio dal quale risulta il superamento, per il secondo anno consecutivo, delle soglie di cui all’art. 2435bis c.c.. Tale disposizione, a ben vedere, si pone in conflitto con il primo comma dell’art. 2400 c.c., ove è stabilito che l’organo di controllo rimane in carica per un triennio.

In proposito, ci si chiede se l’assemblea sia tenuta a nominare tempestivamente un organo collegiale o se detta nomina debba essere rimandata alla scadenza naturale del triennio, nel caso in cui le condizioni per la permanenza in carica del sindaco unico venissero meno nel secondo anno di vigenza dell’organo uni personale.

A mio parere, il conflitto fra norme va risolto dando preferenza alla disciplina dettata dall’art. 2397 c.c., più garantistica nei confronti di soci e terzi: una possibile soluzione del conflitto sarebbe quella di provvedere tempestivamente all’integrazione dell’organo di controllo, affiancando altri due sindaci, di nuova nomina, a quello già in carica.

Infine, una considerazione di cornice: per le società che adottano la figura del sindaco unico non è necessario ricorrere anche al sindaco supplente, in quanto la semplicità che contraddistingue la nuova forma dell’organo di controllo appare incompatibile con l’applicazione analogica del complesso meccanismo di nomina preventiva e di automatica sostituzione del sindaco cessato per qualsiasi motivo.


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